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Giurisprudenza

L’Istituto di credito che voglia insinuarsi allo stato passivo deve produrre documenti con data certa

15 Novembre 2016

Beatrice Casaccia

Cassazione Civile, Sez. I, 26 agosto 2016, n. 17354

Secondo quanto disposto dalla sent. 17354/2016 della Cassazione, la banca che, nei confronti di un fallimento, voglia far valere la propria ragione di credito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e, dunque, ne chieda l’ammissione allo stato passivo, ha l’onere di dare piena prova del suo credito.

Perché si consideri assolto l’onere di cui sopra, la Corte ritiene da un lato che l’istituto di credito sia chiamato a fornire documentazione con data certa, venendosi, altrimenti, a configurare un fatto impeditivo all’accoglimento della domanda di ammissione; dall’altro che lo stesso fornisca l’integrale documentazione relativa allo svolgimento del conto, non essendo sufficiente la dimostrazione di mancata opposizione del correntista agli estratti conto lui notificati.

In particolare – precisa il Collegio – l’istituto di credito non può pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, l’incontestabilità del conto corrente bancario che, ex art. 1832 c.c., deriva, ma soltanto tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni.


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