Con Circolare del 3 novembre 2017, n. 163, l’INPS ha fornito istruzioni sulle modalità di attribuzione dello sgravio contributivo previsto dal decreto interministeriale del 12 settembre 2017, per i datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori.
Lo sgravio è attribuito per i contratti aziendali stipulati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 e ciascun datore di lavoro può usufruirne una sola volta nel biennio 2017-2018. Il contratto deve essere depositato ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 151 del 2015. I datori di lavoro dovranno richiedere lo sgravio in via telematica all’Inps, che procederà al calcolo dello stesso ripartendo le risorse disponibili secondo i criteri stabiliti nel predetto decreto interministeriale.