Attraverso un comunicato stampa dello scorso 14 gennaio 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’avvenuta firma della Convenzione contro le doppie imposizioni con Hong Kong.
L’accordo andrà a rimuovere quegli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito alle società italiane rapporti commerciali e finanziari con Hong Kong e una volta completato l’iter di ratifica sarà possibile beneficiare di tutte le previsioni ivi contenute. Inoltre, ulteriori vantaggi e benefici dovrebbero conseguire in quanto Hong Kong dovrebbe essere rimossa dalle cosiddette “black list” italiane sia in materia di deducibilità dei costi derivanti da acquisti di beni e servizi da società residenti o localizzate in paesi a fiscalità privilegiata, sia con riferimento alla disciplina delle Controlled Foreign Companies che determina l’imputazione per trasparenza in capo alla controllante italiana dei redditi della società controllata residente o localizzata in stati black list; ciò comporterebbe che le distribuzioni di utili a società italiane sarebbero in linea di principio tassate sul 5% dell’ammontare distribuito, anziché sull’intero ammontare così come oggi previsto.
Hong Kong dovrebbe essere altresì inclusa nella cosiddetta “white list” contenente gli stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia i cui investitori potranno beneficiare di certe esenzioni su redditi di fonte italiana. Ciò faciliterebbe per banche e aziende italiane la raccolta di capitali sul mercato asiatico attraverso emissioni di bond bancari, corporate e anche titoli di Stato.
Le principali disposizioni dell’accordo con Hong Kong, per la maggior parte mutuate dal modello OCSE di Convenzioni internazionali, sono le seguenti:
- l’aliquota massima sulle distribuzioni di dividendi sarà del 10%;
- l’aliquota massima sui pagamenti di interessi sarà del 12,5%; tuttavia, gli interessi pagati da uno Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative saranno esenti da imposta nello stato della fonte;
- l’aliquota massima sui pagamenti di canoni (royalties) sarà del 15%;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni di società non quotate il cui patrimonio è caratterizzato per più del 50% da proprietà immobiliari localizzate nell’altro stato contraente, potranno essere soggette ad imposta anche in questo ultimo stato;
- i redditi derivanti dall’esercizio di una libera professione o altre attività di carattere indipendente saranno soggetti a imposizione nello stato della fonte qualora il soggetto disponga di una base fissa per l’esercizio delle sue attività o se la permanenza nell’altro stato contraente si protragga per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi;
- le doppie imposizioni saranno eliminate attraverso il metodo del credito d’imposta mediante il quale viene riconosciuta la deducibilità delle imposte che sono state assolte all’estero dal debito d’imposta sorto nei confronti dello Stato di residenza.
La Convenzione contiene altresì regole per lo scambio di informazioni che permetteranno all’Italia di richiedere alle autorità di Hong Kong informazioni anche in possesso di una banca o istituzione finanziaria, tuttavia limitate alle imposte considerate dal trattato. Tale procedura non sarà tuttavia automatica ma circoscritta a informazioni selettive, limitate a contribuenti sui quali è concentrata l’attività di verifica, e che potranno essere utilizzate solo dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito delle procedure di accertamento o di contenzioso tributario.
Il trattato entrerà in vigore qualora sia Hong Kong che l’Italia avranno notificato all’altra parte il completamento delle procedure richieste dal proprio ordinamento per l’entrata in vigore del trattato. Avendo riguardo all’Italia, il trattato sarà effettivo dal 1° gennaio successivo al completamento delle menzionate procedure e pertanto, qualora tali procedure termineranno entro il 2013 il trattato troverà applicazione dal 1° Gennaio 2014.