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Ius variandi: modifiche unilaterali e giustificato motivo

21 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ambito dei poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, la Banca d’Italia ha recentemente emesso una comunicazione, datata 15 febbraio 2023, in cui esorta le banche a prestare estrema attenzione nel prevedere modifiche unilaterali dei contratti (ius variandi) motivate dall’aumento dei costi dovuti all’inflazione.

Dei nuovi criteri Banca d’Italia in materia di Ius Variandi parleremo al webinar del 29 marzo. Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili al seguente link.

In base alla vigente normativa di settore di cui all’articolo 118 TUB, le banche e gli intermediari finanziari possono modificare unilateralmente i contratti, ma solo a determinate condizioni.

Per garantire un equilibrio tra le prerogative delle imprese bancarie e finanziarie e l’esigenza di tutelare la clientela da condotte scorrette e potenzialmente pregiudizievoli, sono previsti alcuni presidi.

In particolare, i destinatari delle modifiche unilaterali devono essere messi in condizione di valutare preventivamente le variazioni proposte, di verificarne la congruità rispetto alle sottostanti motivazioni ed eventualmente di individuare nuove soluzioni contrattuali.

Le modifiche unilaterali sono consentite solo se tale facoltà è espressamente prevista nel contratto e specificamente approvata dal cliente; quest’ultimo dev’essere informato della modifica attraverso una comunicazione chiara e con preavviso di almeno due mesi; le modifiche devono essere sorrette da un giustificato motivo, che va anch’esso comunicato al cliente.

Il giustificato motivo nello ius variandi

Il giustificato motivo nell’esercizio dello ius variandi deve essere un evento di comprovabile effetto sul rapporto bancario, sia che riguardi la sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia che consista in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.).

Nell’esercizio dello ius variandi, il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base.

Le modifiche nel quantum delle condizioni contrattuali devono essere ragionevoli e sufficientemente motivate: la modifica introdotta a mezzo dello ius variandi deve essere congrua rispetto alla motivazione addotta nell’atto di esercizio.

Non risulta modifica congrua quella di una forte variazione commissionale rispetto ad una motivazione rappresentata dalla mutata situazione di mercato.

Poiché la ragione per cui è consentito il ius variandi è quella di adeguare il contratto ai mutamenti che ne abbiano alterato la convenienza originaria e poiché il potere deve essere esercitato in modo coerente alla sua funzione, la modifica del contratto non può introdurre condizioni peggiori di quelle alle quali si sarebbe concluso il contratto se la situazione originaria fosse stata quella poi sopravvenuta.

Nel caso di inosservanza delle previsioni normative, le modifiche sfavorevoli per il cliente sono inefficaci.

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