Con decisione n. 6781 del 03 luglio 2023 il Collegio di coordinamento dell’Arbitro bancario finanziario (ABF) si è pronunciato sulla legittimità delle modifiche (ius variandi) a un contratto di conto corrente bancario.
Il tema riguarda in particolare la riconducibilità al regime di ius variandi dell’art. 118 TUB della modifica unilaterale del contratto avente ad oggetto condizioni economiche sin dall’origine valorizzate con un’indicazione numerica pari a “zero”.
Di seguito i principi espressi dal Collegio di coordinamento ABF.
Ai fini della valutazione della legittimità della modifica unilaterale, per come declinata dall’art. 118 TUB, occorre tener conto del concreto assetto di interessi che le parti hanno voluto fissare nello specifico regolamento contrattuale.
Pertanto, ove la valorizzazione a zero di un costo sia indicativa di un servizio non fornito dall’intermediario, la relativa modifica unilaterale ex art. 118 TUB equivale all’inserimento di una nuova clausola originariamente non prevista dal contratto. Quest’ultima, in quanto tale, è illegittima.