Con comunicato di ieri, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha voluto indicare i provvedimenti concernenti profili di propria competenza da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria a seguito dell’attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio avvenuto con decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 (in Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, cfr. contenuti correlati), in vigore dal 4 luglio 2017.
Come noto, il decreto n. 90 ha apportato modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, oltre che al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.