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IVA

IVA: per l’Avvocato UE la controllata non è considerabile stabile organizzazione della società madre

19 Novembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Juliane Kokott, ha presentato le proprie conclusioni nella causa C‑547/18, in cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità che, dalla mera circostanza che una società avente sede al di fuori dell’Unione europea sia titolare di una controllata avente sede in uno stato membro, si possa desumere l’esistenza di una stabile organizzazione che esercita un’attività economica in tale stato ai sensi dell’articolo 44 della direttiva IVA e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione. Questo anche ai fini della determinazione del luogo di prestazione del servizio e, quindi, dello Stato titolare del potere impositivo. 

Di seguito le conclusioni dell’Avvocato UE.

Una controllata di una società (di un paese terzo) non è, in linea di principio, la sua stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) e dell’articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.

Una conclusione diversa sarebbe concepibile se la struttura contrattuale scelta dal destinatario del servizio violasse il divieto di pratiche abusive. L’accertamento di questa circostanza è di competenza del giudice del rinvio.

La Direttiva 2006/112/CE impone al soggetto passivo un adeguato grado di diligenza nel determinare il luogo esatto della prestazione. Questo non comprende, tuttavia, la ricerca e l’esame dei rapporti contrattuali, ad esso non accessibili, tra la sua controparte contrattuale e le controllate di quest’ultima.

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