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Giurisprudenza

IVA di Gruppo: legittimità dell’accertamento nei confronti della controllante anche se il credito sorge in capo ad una controllata

10 Giugno 2016

Davide Caspani LL.M.

Cassazione Civile, Sez. V, 18 maggio 2016, n. 10207

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 10207 del 18 maggio 2016, la Sezione V della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della CTR Lombardia, la quale si pronunciava a favore di una Società controllante di un Gruppo di imprese nei cui confronti era stato precedentemente emesso un avviso di accertamento per un credito d’imposta sorto in capo ad una delle sue controllate.

Detto credito era stato coinvolto in molteplici trasferimenti di azienda ed era stato disconosciuto dall’Agenzia delle Entrate perché derivante da operazioni effettuate con altre società straniere che non avevano registrato i relativi acquisti. La CTR, nel respingere l’orientamento dell’Agenzia, sosteneva che la fattispecie fondamentale sulla quale si basava l’esistenza del credito, e cioè il controllo dei precedenti passaggi del credito di imposta, fosse venuta meno e che pertanto esso doveva considerarsi privo della necessaria prova di fittizietà.

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ribalta la decisione della CTR Lombardia, sostenendo la legittimità dell’avviso di accertamento sulla base del particolare istituto della compensazione dell’Iva di gruppo, in virtù del quale, le società controllate del gruppo perdono la disponibilità dei rispettivi saldi Iva, trasferendo i relativi crediti e debiti d’imposta alla società controllante. L’accertamento tributario, condotto in maniera diretta nei confronti della società capogruppo viene perciò reso legittimo dal principio di solidarietà tra società controllante e controllata e dal principio del consolidamento del debito o credito tributario in capo alla consolidante, facendo così venire meno la necessità di dover risalire al punto dove il credito d’imposta si è generato.

In sostanza, secondo il collegio, ai fini del disconoscimento di un credito IVA in capo ad una società controllata, non è necessaria la ricostruzione del credito fino ad arrivare alla sua origine ma è sufficiente che esso sia contestato alla capogruppo. A ciò consegue quindi la legittimità degli atti accertativi posti in essere dai funzionari del fisco nel caso di specie.

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