In materia di cessioni intracomunitarie, sulla base del principio della tassazione ai fini IVA nel luogo di destinazione del bene, una cessione di beni può essere considerata non imponibile solo se il potere di disporre del bene sia stato trasferito all’acquirente, che il fornitore provi che tale bene sia stato trasportato o spedito in un altro Stato membro e che lo stesso abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato in cui è avvenuta la cessione.
L’espressione “a cura” del cedente, contenuta nell’art. 8 co. 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72, non impone che vi sia la prova che il trasporto all’estero sia avvenuto a cura e a nome dello stesso, bensì solo che risulti documentalmente che, fin dall’origine, fosse comune volontà delle parti dell’operazione che la cessione nazionale fosse effettuata in vista di trasporto a un cessionario residente in altro Stato membro.