In Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023 il Provvedimento IVASS nr. 141 del 19 dicembre 2023 che determina i parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri dell’esercizio 2024, ai sensi dell’art. 6 del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.
In sintesi, ecco i parametri di calibrazione oggetto del Provvedimento IVASS:
- Soglie minime dei premi lordi contabilizzati: le compensazioni, di cui all’art. 13 del D.P.R. 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all’articolo 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all’art. 5, comma 3, del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per le imprese che nell’esercizio 2024 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:
- 40 milioni di euro per la macroclasse “autoveicoli”
- 5 milioni di euro per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”.
- Misura dei percentili (minimo e massimo):
- per la macroclasse “autoveicoli” il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°
- per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.
- Coefficienti angolari delle rette
- 0,199044887 per la macroclasse “Autoveicoli”-Antifrode;
- 0,000078090 per la macroclasse “Autoveicoli”-Costo cose Z1;
- 0,000059331 per la macroclasse “Autoveicoli”-Costo cose Z2;
- 0,000076890 per la macroclasse “Autoveicoli”-Costo cose Z3;
- 0,000071018 per la macroclasse “Autoveicoli”-Costo persone;
- 0,347900375 per la macroclasse “Autoveicoli”-Dinamica;
- 0,026960390 per la macroclasse “Autoveicoli”-Velocità di liquidazione;
- 0,000004957 per la macroclasse “Ciclomotori e motocicli”-Costo persone;
- 0,025978785 per la macroclasse “Ciclomotori e motocicli”-Velocità di liquidazione.
Il Provvedimento è in vigore dal 01 gennaio 2024.