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Flash News

IVASS su rendite vitalizie e imposta di registro

24 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

IVASS ha pubblicato oggi il Quaderno n. 30, sulle rendite vitalizie e l’imposta di registro, a cura di Riccardo Cesari, consigliere IVASS, in collaborazione con l’Università di Bologna.

Il risarcimento in forma di rendita, in particolare, può trovare ostacolo alla sua diffusione nell’applicazione dell’imposta di registro, che, in passato, in presenza di bassi tassi d’interesse, ha dato luogo ad importi abnormi della base imponibile.

Usando i principi della valutazione attuale-attuariale, viene dimostrato analiticamente nel contributo come la corretta determinazione del valore della rendita vitalizia risolve il problema per qualunque valore dei tassi di mercato.

Il Testo Unico sull’imposta di registro (DPR n. 131 del 26.4.1986), all’art. 46, stabilisce che, in caso di costituzione di una rendita (o di una pensione), la base imponibile fa riferimento al valore della rendita (o pensione) così stabilito:

  • per le rendite perpetue o a tempo indeterminato: 20 volte l’annualità (=20Y)
  • per le rendite a tempo determinato: minimo tra 20Y e il valore attuale dell’annualità al tasso legale d’interesse
  • per le rendite vitalizie: l’annualità per un coefficiente tabellato e allegato al Testo Unico, variabile in funzione della classe d’età del beneficiario.

Il contributo individua e dimostra quindi a livello matematico una formula, di semplice calcolo, più adeguata, rispetto a quella individuata dal MEF, per il
valore delle rendite vitalizie in relazione al calcolo della base imponibile per l’imposta di registro, senza che i livelli futuri dei tassi possano creare distorsioni e assurdità come quelle riscontrate in passato.

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