Con Circolare n. 31 del 21 ottobre 2016 la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito nuove indicazioni operative in materia di contratti di solidarietà espansiva e cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 (cfr. contenuti correlati).
In particolare, la Circolare analizza l’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 185 del 2016, che disegna una particolare fattispecie di solidarietà espansiva volta a consentire la trasformazione del contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, inteso come causale per l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva.
La Circolare illustra inoltre l’articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 185 del 2016, in forza del quale per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dal giorno 8 ottobre 2016, la sospensione o la riduzione dell’orario concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di CIGS.