Con una nota del 28 marzo 2017 Banca d’Italia ha fornito agli intermediari ulteriori precisazioni in materia di jus variandi, ovvero la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate alla clientela in presenza di un “giustificato motivo”.
La nota, che segue i chiarimenti già forniti nel 2014, evidenzia le situazioni in cui le modifiche unilaterali risultano in contrasto con condotte trasparenti e corrette e impediscono al cliente di assumere scelte consapevoli, e che emergono in particolare quando:
- non esiste una correlazione tra i costi alla base della modifica e le tariffe o le tipologie di contratti modificati;
- i costi alla base della modifica sono già stati sostenuti e hanno esaurito interamente i loro effetti;
- le variazioni aumentano solo temporaneamente le tariffe (c.d. modifiche una tantum);
- le modifiche sono giustificate da costi già noti al momento della stipula dei contratti;
- le modifiche non sono commisurate ad un incremento di costi; le variazioni fanno riferimento a più di una motivazione, senza illustrare chiaramente il legame esistente tra ciascuna di esse e gli interventi proposti;
- le modifiche escludono alcune tipologie di clienti o di contratti, maggiorando la quota da recuperare sui clienti toccati dall’intervento.