Nel caso in esame la Suprema Corte è stata chiamata a verificare la correttezza e la coerenza con la normativa generale e di settore, dell’accertamento dello stato di insolvenza di un’impresa bancaria svolto dal giudice di merito.
In tale contesto, la Suprema Corte ha avuto occasione di ribadire che ai fini dell’accertamento del ricorrere di uno stato d’insolvenza – anche di un ente creditizio -, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, resta irrilevante ogni indagine sulle cause che lo hanno determinato, sull’imputabilità o meno all’imprenditore medesimo delle ragioni del dissesto ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all’impresa (cfr. Cass. 441/2016, Cass. 9253/2012 e Cass., Sez. U., 115/2001).
Inoltre, premesso che l’insolvenza bancaria vada definita nei medesimi termini previsti dall’art. 5 l. fall. per le altre imprese, ha precisato che: “il significato oggettivo dell’insolvenza deriva da una valutazione circa le condizioni necessarie, secondo un criterio di normalità, all’esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 7252/2014, Cass. 3371/1977)”.
Nondimeno, nell’accertamento dello stato di insolvenza, la legge non prevede un requisito di manifestazione all’esterno, ma soltanto la presenza di indizi che ne costituiscano gli elementi sintomatici e siano apprezzabili dal giudice al fine della dimostrazione della sua sussistenza.
Pertanto, la Suprema Corte ha affermato, nell’ambito dell’attività di impresa bancaria, il generale principio secondo cui l’insolvenza non suppone, necessariamente, l’esistenza di inadempimenti, ma consiste piuttosto in una situazione di prognosi irreversibile di regolare adempimento delle obbligazioni dovuta all’incapacità dell’imprenditore di fronteggiare con mezzi normali le proprie esposizioni debitorie.