Ai fini del giudizio di sussistenza dello stato di insolvenza, ex art. 5 legge fall., non occorre l’accertamento definitivo dei crediti, sostanziandosi detto giudizio nella valutazione complessiva di uno stato di impotenza patrimoniale, non transitorio, al regolare adempimento delle proprie obbligazioni, che ben può essere condotto alla stregua dell’inadempimento anche di un solo credito.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, posto che l’accertamento dello stato di insolvenza non implica una verifica definitiva del credito, potendo la dichiarazione di fallimento persino fondarsi su un unico ed ingente inadempimento allorché sia indicativo di uno stato di illiquidità da cui si evinca “l’incapacità dell’impresa stessa di rendere sostenibile la struttura finanziaria della società”.