L’accordo di ristrutturazione dei debiti appartiene agli istituti del diritto concorsuale e non agli accordi di diritto privato. E’ quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza pubblicata con la quale ribadito quanto già affermato con la sent. Cass. n. 1182/18. Ciò sarebbe desumibile dalla normativa vigente in materia che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata e, dall’altro, effetti protettivi tipici dei procedimenti concorsuali.
L’appartenenza al novero delle procedure concorsuali è stata ancor più di recente ribadita in rapporto all’applicabilità dell’art. 162 legge fall. (Cass. n. 9087/18). Essa trova conferma in dati normativi non equivoci: non solo nell’art. 23, comma 43, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011, che consente agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza l’accesso “alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter” legge fall., ma anche nell’art. 27 del d.m. n. 140 del 2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte dell’organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia.
“Il dato normativo” – rileva la Corte – “conforta, dunque, l’evoluzione dell’istituto, sempre più delineato sul piano degli strumenti procedimentali di regolazione della crisi di impresa alternativi al fallimento, ed è coerente con quanto desumibile dal diritto dell’Unione europea, oramai nettamente orientato a inscrivere a tutti gli effetti gli accordi di ristrutturazione tra le procedure concorsuali pubbliche”. L’art. 2 del Regolamento (UE) 2015/848 sull’insolvenza transfrontaliera stabilisce infatti che è “procedura concorsuale” quella “che comprende tutti o una parte significativa dei creditori di un debitore a condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura”.
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che sono certamente prededucibili – ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 legge fall. – i crediti derivanti da finanziamenti in esecuzione di un accordo omologato di ristrutturazione dei debiti (art. 182-quater, primo comma, legge fall.); una volta accertata la presenza di crediti prededucibili e omologato l’accordo, la prededucibilità consegue senza che il Tribunale debba svolgere ulteriori verifiche.