La proposta di accordo di ristrutturazione, anche qualora accolta nei limitati termini di cui al decreto ex art. 182-bis, l. fall., non impedisce il pagamento di debiti ulteriori rispetto a quelli espressamente compresi nel provvedimento stesso, a meno che l’adempimento di questi ultimi non si riveli esiziale rispetto agli altri, impedendone o pregiudicandone radicalmente ogni soddisfazione (ad esempio, per esaurimento della capienza finanziaria).