La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema della responsabilità dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della non efficiente strutturazione della piattaforma di trading online che limiterebbe la clientela nella possibilità di operare su derivati.
In particolare, il ricorrente lamenta:
- che la piattaforma dell’intermediario non consente di inserire ordini su opzioni sull’indice S&P 500 tra le ore 0:00 e le ore 8:00;
- che la valutazione degli strumenti in portafoglio avviene all’ultimo prezzo scambiato e non ai prezzi di mercato che variano al variare dei prezzi bid-ask, a suo dire, con conseguente erronea valorizzazione del portafoglio;
- che il regolamento delle opzioni sull’indice S&P 500 avviene a mattinata inoltrata del giorno successivo alla scadenza (in alcune occasioni anche nel pomeriggio), comportando una valorizzazione del portafoglio non veritiera, e, spesso, bloccando la liquidità;
- che quando vengono immessi ordini su alcune opzioni, il sistema di controllo delle soglie di scostamento del prezzo non opera in modo efficiente;
- che non è possibile inserire ordini collegati quando si impostano strategie di spread, sicché in un contesto di mercati volatili, tale limitazione determina un’esecuzione non contestuale degli ordini relativi alle diverse “gambe” dello spread e prezzi penalizzanti in caso di movimento avverso delle quotazioni.
Sul punto il Collegio ha ritenuto inammissibili le questioni da 2 a 4 in quanto generiche e non circostanziate, mentre ha affrontato la prima questione relativa all’impossibilità di operare tra le ore 0:00 e le ore 8:00.
In particolare, il Collegio ha ritenuto necessario sottolineare che gli intermediari sono in realtà sempre liberi di scegliere quale tipologia di servizi di trading online offrire alla clientela e di definirne i limiti operativi.
La conformazione tecnica della piattaforma di trading online, così come i limiti preimpostati all’operatività della clientela concorrono, infatti, a definire l’oggetto del servizio offerto; un servizio che il cliente valuta prima di sottoscrivere il contratto.
Ma una volta sottoscritto il contratto, il cliente non può pretendere che l’intermediario, che ha per scelta tecnica stabilito a monte limiti ad un certo tipo di operatività alla propria piattaforma di trading online, poi modifichi quella determinata impostazione che connota il servizio che intende offrire al pubblico.
Quello che il cliente può sempre legittimamente pretendere dall’intermediario, invece, è che questi assicuri una efficiente funzionalità della piattaforma di trading online nell’ambito del tipo di servizi che ha scelto di offrire al pubblico, mentre non può, pretendere che l’intermediario, laddove abbia scelto di limitare per ragioni tecniche alcuni ambiti di operatività (come è nel caso, in cui il resistente ha scelto di non consentire l’inserimento di ordini su determinate opzioni in una certa fascia temporale) modifichi quelle scelte, che appunto valgono a definire le caratteristiche, e dunque il perimetro, del servizio proposto.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’ACF ha respinto il ricorso.