Con Risoluzione n. 65/E del 8 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio precedente orientamento in materia di svalutazione crediti (cfr. Circolare n. 26/E del 2013 e istruzioni al Modello Unico SC) secondo cui:
1) il confronto con il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti – necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa – deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti” e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
2) se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell’esercizio l’eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell’esercizio medesimo.
Nel farlo l’Agenzia ha escluso la sussistenza di un contrastante orientamento giurisprudenziale (nella specie, richiamata dall’istante era la sentenza della Corte di Cassazione n. 13458 del 1° luglio 2015).