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Attualità

L’Agenzia delle Entrate punta i fari sulle residenze estere “fittizie”

9 Marzo 2017

Stefano Massarotto, Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci

Di cosa si parla in questo articolo

Stretta del Fisco annunciata sulle finte residenze all’estero. Il 3 marzo 2017 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 43999 con cui vengono fissati i criteri per la formazione delle liste selettive finalizzate all’attività di controllo sui trasferimenti di residenza all’estero (cfr. contenuti correlati).

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193[1], oltre a riaprire i termini per la procedura di “Voluntary disclosure” di cui alla Legge n. 186/2014, ha previsto il potenziamento dell’azione di controllo dell’Agenzia delle entrate nei confronti di quei contribuenti italiani che – pur possedendo assets all’estero in illecito valutario e fiscale – non hanno regolarizzato la propria posizione, “nascondendosi” dietro un trasferimento di residenza all’estero.

Si pensi a quei contribuenti italiani che, anche in previsione della introduzione degli Accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno trasferito la propria residenza – tipicamente in un Paese black list (ad esempio Svizzera o Principato di Monaco[2]) -, talvolta, senza neppure iscriversi all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). E ciò al fine di ottenere la residenza nello stesso Paese ove sono depositati gli assets e acquisire così dagli intermediari finanziari la piena disponibilità delle attività, senza essere tenuti ad attestare agli stessi intermediari di avere – rectius, di non avere – provveduto alla regolarizzazione fiscale della propria posizione giuridica[3].

Sul punto, l’art. 7, comma 3, del D.L. n. 193/2016 (introducendo il nuovo comma 17-bis nell’art. 83 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008) prevede che i Comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate già in essere[4], inviano, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, gli elenchi dei richiedenti per la formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e patrimoniali estere non dichiarate.

Il nuovo comma 17-ter, poi, amplia l’ambito di applicazione del nuovo comma 17-bis alle richieste di iscrizione all’AIRE presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010 e prevede che, ai fini della formazione delle liste selettive, si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.

Ma veniamo al Provvedimento n. 43999 del 3 marzo scorso.

Icontribuenti da sottoporre a controllo verranno selezionati sulla base di una serie di elementi idonei che fanno ipotizzare l’effettiva permanenza dei cittadini in Italia, avvalendosi dell’applicativo informatico So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e delle informazioni ottenute tramite i canali dello scambio internazionale delle informazioni attivato sulla base di direttive europee (Direttive DAC1 e DAC2) e accordi internazionali con le Amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard).

Il provvedimento elenca una serie di “spie” sintomatiche di un trasferimento fittizio di residenza all’estero:

  1. residenza in uno degli Stati inseriti nella black list del D. M. 4 maggio 1999 (ad esempio, Svizzera, principato di Monaco);
  2. movimenti di capitale da e verso l’estero, comunicati dagli intermediari finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale;
  3. informazioni su patrimoni immobiliari e finanziari esteri, ottenute tramite lo scambio internazionale di informazioni;
  4. residenza in Italia del nucleo familiare e versamento di contributi per collaboratori domestici;
  5. atti del registro segnaletici della effettiva presenza del contribuente in Italia;
  6. utenze attive e disponibilità di veicoli;
  7. partecipazioni in società di persone o a ristretta base azionaria e titolarità di cariche sociali;
  8. informazioni trasmesse dai sostituti di imposta o tramite lo spesometro;
  9. partita Iva attiva.

I predetti elementi saranno valutati singolarmente oppure in combinazione tra loro. Nelle liste selettive saranno inclusi i contribuenti per i quali risultano soddisfatti uno o più elementi.

In attesa che venga attuata l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), i nominativi dei contribuenti residenti all’estero verranno acquisiti, con cadenza semestrale, tramite i canali informatici attivati tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Interno.

Sarà dunque possibile per l’Agenzia delle entrate avviare mirate attività di verifica su tali contribuenti e attivare così richieste di assistenza amministrativa nei confronti del Paese estero (spesso black list), al fine di accertare l’esistenza di assets in illecito valutario e fiscale[5].

 


[1] Convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225.

[2] Molti Stati sono stati recentemente inseriti nella c.d. white list di cui al D.M. 4 settembre 1996 contenente l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (cfr. D.M. 9 agosto 2016). Tuttavia, nessuna modifica è stata apportata alla black list del D.M. 4 maggio 1999 ove sono individuati gli Stati fiscalmente privilegiati ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche di cui all’art. 2, comma 2-bis, del T.U.I.R, nonché delle disposizioni di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2009 (presunzione relativa di evasione, nonché raddoppio delle sanzioni e raddoppio dei periodi di accertamento e contestazione delle violazioni RW).

[3] Spesso gliintermediari finanziari (cfr. gli Accordi con il Principato di Monaco e il Principato del Liechtenstein, nonché la Roadmap firmata con la Svizzera), erano tenuti a chiedere ai propri clienti residenti in Italia di rilasciare un’autorizzazione che dimostrasse l’adesione alla voluntary disclosure.

[4] Cfr. il comma 16 dell’art. 83 del D.L. n. 112/2008.

[5] Si rileva che il Tribunale Federale svizzero – nella sentenza n. 2-C1174/2014 del 24 settembre 2015 – ha ritenuto ammissibile una richiesta di informazioni riguardante soggetti che avevano trasferito la residenza in Svizzera, ma che venivano considerati residenti anche da parte dello Stato richiedente (Francia) sulla base di criteri corrispondenti a quelli previsti dalla relativa Convenzione contro le doppie imposizioni.

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