Il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’Imposta sul Valore Aggiunto, di cui all’articolo 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, è ascrivibile all’amministratore di Società anche a titolo di dolo eventuale, avendo questi l’onere di verificare contabilità, bilanci e le ultime dichiarazioni presentate con riferimento all’ente rappresentato.
È questo, in sintesi, il principio di diritto espresso dalla Cassazione Penale, con la pronuncia 39230 del 2018.
La premessa in fatto involge un amministratore (e socio) di una S.r.l., condannato in prima cure, con conferma in appello, per il reato di omessa presentazione della dichiarazione IRES/IVA, relativamente al periodo d’imposta 2011.
Il ricorrente lamentava dinanzi al Supremo Collegio di essere subentrato al precedente rappresentate legale nel corso dell’indicato periodo impositivo, e di non essere venuto a conoscenza dell’esistenza di redditi conseguiti antecedentemente al proprio incarico, non essendo stata fornitagli la richiesta documentazione contabile e fiscale dal precedente amministratore.
Conseguentemente contestava le argomentazioni dei giudici di merito, che avrebbero fondato la condanna sull’assunto che questi non poteva non sapere dei redditi pregressi, imputando a quest’ultimo l’elemento soggettivo a titolo di dolo eventuale, ritenuto dal ricorrente incompatibile con il dolo specifico integrante la fattispecie di cui all’articolo 5 del d.lgs. 74/2000.
I giudici di legittimità, nel confermare le motivazioni sviluppate nella impugnata pronuncia, affermano che l’amministratore subentrante abbia l’onere di verificare contabilità, bilanci ed ultime dichiarazioni della Società rappresentata, e che, in difetto, risponderà del reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale a titolo di dolo eventuale.
Nel momento in cui l’amministratore, infatti, ometta consapevolmente di esercitare i propri doveri con la previsione della conseguente mancata presentazione della dichiarazione nei termini previsti, accettando il rischio di integrare il delitto di cui all’articolo 5 del d.lgs. 74/2000, non può escludersi la ricorrenza del dolo eventuale, dove si considerano voluti non soltanto i risultati posti dall’agente come fine ultimo del proprio agire, ma anche quelli che conseguono all’azione, siano essi certi o probabili.