A seguito di un’indagine condotta su un campione di 39 stazioni appaltanti, l’ANAC ha riscontrato un diffuso utilizzo distorto delle c.d. proroghe “tecniche”.
Secondo i dati dell’Autorità, tali propoghe “tecniche” sono state concesse in regime previgente alla entrata in vigore del Codice dei contratti (i.e. del divieto esplicito di rinnovo dei contratti ex art. 23 comma 2 legge n. 62/2005), ovvero determinate dalla redazione degli atti di gara e svolgimento della gara, da ritardi nell’aggiudicazione definitiva derivanti da contenzioso, da modifiche della redazione degli atti di gara per nuova normativa nazionale, da modifiche della redazione degli atti di gara per nuova normativa regionale o da proroghe per la mancata conclusione di gare centralizzate.
Per le ulteriori considerazioni e chiarimenti dell’ANAC si rinvia alla lettura del comunicato in allegato.