L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato due società per l’applicazione di un sovrapprezzo collegato e corrispondente all’utilizzo di uno strumento di pagamento da parte dei consumatori, in chiara violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo che ne sancisce il divieto assoluto.
L’assolutezza del divieto, che si applica non solo alle carte di credito, ma anche altre forme di pagamento come i bonifici e gli acquisti in contrassegno, rende superflua qualsiasi valutazione circa le modalità di presentazione ai consumatori del sovrapprezzo al momento del pagamento con carta di credito.