Con l’ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione, in scia ad un già consolidato orientamento giurisprudenziale, conferma la lettura del principio di inerenza da un punto di vista qualitativo piuttosto che quantitativo.
Nel caso di specie, il contribuente ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana con cui veniva confermata la ripresa a tassazione ai fini Ires, Irap e Iva dei costi relativi all’acquisto di arredi destinati ad attrezzature di locali di ristorazione, successivamente venduti ad una consociata estera, con conseguente percezione del relativo ricavo. Detti costi, nella pronuncia impugnata, venivano ritenuti non inerenti all’attività istituzionale prevista nell’oggetto sociale della ricorrente (che invece operava nella produzione ed il commercio di prodotti agricoli), essendo necessario, secondo le motivazioni della CTR, un collegamento diretto degli acquisti con la specifica attività della Società acquirente. Inoltre i ricavi ottenuti, diretti ( scaturiti dalla vendita degli arredi acquistati) o indiretti (derivanti dal possibile incremento delle vendite dei prodotti agricoli) non sono stati giudicati idonei a qualificare l’inerenza delle spese sostenute.
Tale impostazione non veniva condivisa dal Collegio di Legittimità che, con la pronuncia in commento, ha colto l’occasione per riaffermare (richiamando a tal fine le precedenti pronunce Cass. 27786/2018, 13882/2018, 450/2018) il principio di diritto in ragione del quale in tema di imposte sui redditi d’impresa, l’inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività di impresa anche in via indiretta o in proiezione futura, con esclusione solo di quelle spese che si collocano in una sfera estranea ad essa.
Pertanto, il principio di inerenza deve essere necessariamente apprezzato da un punto di vista qualitativo, prescindendo da quei concetti di utilità o vantaggio tipicamente afferenti ad un giudizio quantitativo.