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Giurisprudenza

L’art. 117 TUB è inapplicabile in caso di mancata o inesatta indicazione contrattuale di ISC e TAEG

30 Marzo 2020

Federico Bevilacqua, Trainee Lawyer presso La Scala Società tra Avvocati

Corte d’Appello di Bologna, 7 febbraio 2020, n. 551 – Pres. Aponte

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, la Corte d’Appello di Bologna, ponendosi in linea con l’orientamento condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito, ha affermato che ISC e TAEG sono meri indicatori e non già tassi, prezzi o condizioni e che pertanto ad essi non si applica la disciplina prevista dall’art. 117 T.U.B.

In altri termini, secondo la Corte, ISC e TAEG – quali meri indicatori di del costo complessivo del contratto, a sostanziale valenza informativa a fini di trasparenza contrattuale – hanno valenza soltanto come regola di comportamento, comportante, in caso di mancata o inesatta indicazione all’interno del contratto di finanziamento, una mera obbligazione risarcitoria in capo alla banca o all’intermediario finanziario, a titolo di responsabilità precontrattuale.

 

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