Con la sentenza in esame, la Corte d’Appello di Bologna, ponendosi in linea con l’orientamento condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito, ha affermato che ISC e TAEG sono meri indicatori e non già tassi, prezzi o condizioni e che pertanto ad essi non si applica la disciplina prevista dall’art. 117 T.U.B.
In altri termini, secondo la Corte, ISC e TAEG – quali meri indicatori di del costo complessivo del contratto, a sostanziale valenza informativa a fini di trasparenza contrattuale – hanno valenza soltanto come regola di comportamento, comportante, in caso di mancata o inesatta indicazione all’interno del contratto di finanziamento, una mera obbligazione risarcitoria in capo alla banca o all’intermediario finanziario, a titolo di responsabilità precontrattuale.