In tema di Imposta sul Valore Aggiunto – tenuto conto che la coassicurazione non modifica la ripartizione pro quota del rischio tra i coassicuratori, né concerne aspetti essenziali dell’attività d’intermediario o di mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti – l’attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore non costituisce un’operazione esente da Iva, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 2, perché, per un verso, non ha natura assicurativa e, per altro verso, non è accessoria rispetto a operazioni assicurative.
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