1.- Premessa
A seguito di una gestazione durata quasi un decennio, il processo di definizione e implementazione del nuovo sistema di vigilanza europea sulla solvibilità in campo assicurativo è giunto ormai alla sua fase conclusiva. Dopo alcuni rinvii, infatti, il termine per il recepimento in tutti gli stati membri della direttiva quadro 2009/138/UE (di seguito “Solvency II” o anche solo la “Direttiva”) è stato definitivamente fissato al 1° Gennaio 2016. Del pari, sono stati pure adottati gli atti normativi di secondo livello (Regolamento 2015/35/UE – c.d. Atti delegati – e gli Implementing Technical Standard), nonché le principali misure di terzo livello (i.e. Linee Guida EIOPA)[1].
Nel nostro ordinamento, Solvency II è stata recentemente attuata dal d.lgs. n. 74 del 12 Maggio 2015, che ha recepito (per lo più riproducendone il testo) le novità della Direttiva modificando direttamente il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005). Il quadro regolamentare sarà a breve completato dai regolamenti IVASS, che saranno adottati dall’Autorità per dare esecuzione alle Linee Guida EIOPA e per aggiornare i regolamenti attualmente in vigore[2].
Va pure ricordato che, al fine di consentire un aggiornamento graduale degli operatori di settore alle novità di Solvency II, alcune delle principali novità introdotte dalla Direttiva sono state anticipate da EIOPA mediante l’adozione di orientamenti preparatori, a loro volta recepiti in Italia da IVASS[3].
Nel quadro legislativo appena delineato, si intende qui ripercorrere i tratti principali del nuovo sistema di vigilanza, così come recepito dall’ordinamento italiano e integrato dalla disciplina secondaria, nonché dalle più recente indicazioni delle Autorità di controllo nazionale e comunitaria.
2.- Genesi, obiettivi e principi generali
Prima di vedere nel dettaglio i tratti distintivi del nuovo regime regolamentare e per meglio comprenderne la portata, è utile considerare, in breve, i motivi che hanno condotto all’adozione di Solvency II, nonché gli scopi della nuova regolamentazione.
Il ripensamento dell’assetto prudenziale del settore assicurativo ha preso le mosse dalla constatata inefficienza del sistema regolamentare previgente (i.e. Solvency I); sistema contraddistinto, nel suo insieme, dal criterio del margine di solvibilità, da criteri di quantificazione prudenziale degli impegni assunti e da limiti quantitativi e qualitativi agli attivi acquisiti a copertura delle passività. Il sistema così caratterizzato aveva portato gli operatori del settore a segnalare, a più riprese, i limiti del precedente quadro di vigilanza, individuati in sintesi: i) nella scarsa trasparenza del criterio del margine di solvibilità e nella sua inadeguatezza ad esprimere i rischi assunti dalle imprese; ii) nell’assenza di incentivi per le imprese a svolgere un’efficiente attività di risk management; iii) nello scarso riconoscimento della realtà economica dei gruppi di imprese transnazionali.
Considerate le criticità emerse, è perciò iniziato un processo di revisione volto a definire un nuovo sistema capace di giungere a una valutazione globale della solvibilità delle imprese, regolamentando, oltre agli aspetti per così dire quantitativi della gestione dei rischi assunti (calcolo delle riserve tecniche, delle attività di contropartita e, in generale, dei requisiti patrimoniali), anche profili più strettamente legati alla governance delle imprese di assicurazione (gestione e controllo interno dei rischi, organizzazione amministrativa e requisiti professionali dei dirigenti).
In questo contesto, l’adozione del nuovo regime ha lo scopo dichiarato di: i) eliminare le differenze di disciplina in materia di accesso ed esercizio dell’attività assicurativa fra i diversi Stati membri; ii) incrementare la tutela degli assicurati, prevedendo requisiti di solvibilità più efficaci, volti anche ad assicurare un’efficiente allocazione del capitale; iii) adottare un modello economico basato sul rischio, che incentivi quindi le imprese di assicurazione e di riassicurazione a misurare e gestire correttamente i rischi assunti; iv) dettare regole di vigilanza che tengano conto dell’organizzazione in forma di gruppo delle imprese.
Il raggiungimento di questi obiettivi passa per l’implementazione di una complessa ed esaustiva disciplina di tutti i momenti dell’attività delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Il legislatore non ha tuttavia ignorato le diversità di dimensione e di attività degli operatori del settore, e così (al pari di quanto avviene nella regolamentazione bancaria e finanziaria) ha posto alla base dell’intero sistema regolamentare il principio di proporzionalità; principio secondo cui tanto gli operatori del settore quanto le Autorità di Vigilanza, nell’implementare le misure organizzative e prudenziali, dovranno adottare soluzioni proporzionate alla dimensione, alla complessità dell’attività svolta e ai rischi assunti[4].
3.- Sintesi della disciplina Solvency II: il c.d. primo pilastro
Solvency II, come noto, si articola secondo i c.d. tre pilastri: il primo, attinente ai requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione, è costituito dalle norme relative al calcolo delle riserve tecniche, all’ammissibilità degli attivi per la copertura delle riserve stesse, ai principi di gestione degli investimenti e, in generale, ai requisiti di solvibilità; il secondo concerne le regole in materia di governance (con particolare riferimento alle funzioni di risk management e controllo interno) e quelle relative all’attività di vigilanza delle Autorità competenti; infine, il terzo, dedicato alla trasparenza, riguarda gli obblighi di informazione verso l’autorità di controllo e il mercato.
Venendo nello specifico alla disciplina prevista, è utile chiarire che la normativa del c.d. primo pilastro ha come obiettivo primario quello di assicurare che le compagnie di assicurazione siano solvibili in senso stretto. Come noto, è possibile affermare che un’impresa è solvibile qualora, oltre a quantificare prudentemente le riserve tecniche, ponga in essere una politica degli investimenti che tenga conto delle necessarie interrelazioni fra impegni tecnici e attività a copertura. È poi necessario che l’impresa costituisca una “riserva aggiuntiva” destinata a coprire eventuali impegni eccedenti quelli già prevedibili.
Ora, per garantire la solvibilità delle imprese, il sistema Solvency II fornisce una valutazione dei rischi tipici del settore assicurativo e, conseguentemente, armonizza i requisiti patrimoniali per la loro copertura. In particolare, le “linee dibusiness” individuate sono quelle relative alle polizze vita, alle polizze non-vita (danni/responsabilità/proprietà), agli affari finanziari e pensioni occupazionali; mentre i rischi individuati, di cui si prescrive la copertura, sono il rischio di credito, il rischio di mercato ed il rischio operativo.
A fronte dei rischi così classificati, la normativa del primo pilastro (ora espressa dagli artt. 45-bis e ss., Codice delle Assicurazioni) prevede l’introduzione di due requisiti di capitale che devono essere mantenuti con continuità per assicurare la solvibilità delle compagnie: e cioè il requisito patrimoniale minimo (Minimum Capital Requirement – MCR) e il requisito patrimoniale di solvibilità (Solvency Capital Requirement – SCR).
Con il primo si definisce una soglia minima al di sotto della quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile, qualora all’impresa fosse consentito di continuare a svolgere la propria attività. In particolare, nel calcolo dell’MCR sono prese in esame le seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell’impresa. In ogni caso, l’MCR non può essere inferiore al 25%, né superiore al 45% del SCR.
Il SCR individua invece un limite più elevato nei requisiti patrimoniali, e consiste in una percentuale di accantonamenti sul margine di contribuzione al di sopra della quale l’azienda è al riparo dagli interventi correttivi dell’Autorità di Vigilanza. Più nel dettaglio, va detto che il nuovo requisito patrimoniale di solvibilità è definito in termini probabilistici sulla base del concetto di “rovina”: considerato l’intervallo temporale di un anno e fissato il livello di confidenza pari al 99,5% (corrispondente a una probabilità di “rovina” dello 0,5%) si va cioè ad individuare lo stock di capitale utile ad assorbire le perdite prodotte dall’evento peggiore. I rischi che il SCR è chiamato a coprire sono, inter alia: i) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni, per l’assicurazione vita e malattia; ii) il rischio di mercato; iii) il rischio di credito; iv) il rischio operativo[5].
Ai sensi degli articoli 45-quater e quinquies del Codice delle Assicurazioni, il requisito in esame dovrà essere calcolato almeno una volta l’anno e secondo una formula standard, i cui parametri sono predefiniti dalla normativa di settore[6]. Tuttavia, per tener conto delle peculiarità dei profili di rischio assunti da ciascuna impresa (e in diretta applicazione del principio di proporzionalità), il sistema Solvency II prevede la possibilità di derogare all’applicazione della formula standard. E così, in primo luogo, l’art. 45-terdecies, Codice delle Assicurazioni, dispone che, qualora il profilo di rischio dell’impresa si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard, IVASS, con decisione motivata, possa richiedere all’impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati dalla formula standard con dei parametri specifici di tale impresa[7]. In questo caso dunque il parametro in questione sarà determinato mediante una formula standard più o meno semplificata.
In secondo luogo, è attribuita alle compagnie la facoltà di definire il SCR (e in certa misura il MCR) non ricorrendo alla suddetta formula standard, bensì applicando un modello interno per il calcolo di tutti o solo alcuni dei moduli di rischio di cui si compone il SCR; modello definito liberamente dall’impresa ed approvato dall’Autorità di Vigilanza (cfr. art. 46-bis, Codice delle Assicurazioni). Va pure ricordato che l’art. 46-octies, Codice delle Assicurazioni, attribuisce ad IVASS il potere di richiedere all’impresa di utilizzare un modello interno per calcolare il SCR, e ciò qualora il profilo di rischio dell’impresa si discosti significativamente dalle ipotesi sottostanti al calcolo della formula standard.
La competenza ad adottare il modello interno (completo o parziale, a seconda che sostituisca tutti o solo alcuni dei moduli di rischio) è attribuita al consiglio di amministrazione, il quale è tenuto a garantire che il modello rappresenti in modo appropriato il profilo di rischio dell’impresa.
L’adozione di un proprio modello interno è subordinata (oltre al rispetto di determinati requisiti) al fatto che la compagnia di assicurazione: i) illustri le ragioni per le quali ritiene che il proprio profilo di rischio sia meglio analizzato da un modello interno rispetto alla formula standard; ii) predisponga un dettagliato piano di implementazione del proprio modello; iii) abbia implementato un sistema di risk management conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva[8]. L’adozione di un modello personalizzato implica dunque un procedimento più costoso rispetto a quello richiesto dal modello standard, il quale però conduce all’adozione di un sistema di quantificazione delle riserve maggiormente efficiente, atteso che lo stesso consente di tener conto delle specifiche caratteristiche dell’impresa assicurativa.
Nell’ambito del primo pilastro rientrano pure i nuovi criteri di valutazione delle riserve tecniche che, come noto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono costituire a copertura delle obbligazioni di assicurazione assunte nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione.
Al pari di quanto previsto per i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo di bilancio, la Direttiva dispone che la quantificazione delle riserve tecniche avvenga secondo una valutazione il più possibile market-consistent, basata cioè su dati rilevabili dal mercato[9]. È dunque previsto che le riserve siano calcolate secondo stime prudenziali e definite come l’importo attualizzato che le imprese di assicurazione pagherebbero se dovessero trasferire le loro obbligazioni a un’altra impresa (vedi art. 36-bis, comma 2°, Codice delle Assicurazioni). La definizione nel dettaglio delle modalità di calcolo delle riserve tecniche è rimessa alla regolamentazione di secondo livello e alle linee guida delle Autorità di Vigilanza[10]. Sul punto, sia sufficiente ricordare che, in via di prima approssimazione, l’ammontare delle riserve tecniche è pari alla somma della c.d. miglior stima (best estimate – pari al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri) con il c.d. margine di rischio, definito secondo un preciso meccanismo di calcolo comune a tutte le imprese.
Va evidenziato come l’uso di criteri di valutazione delle poste di bilancio dipendenti da valutazione market-consistent comporti il rischio che la stima delle poste possa essere influenzata da fenomeni di volatilità del mercato di breve periodo, le quali potrebbero determinare delle notevoli alterazioni dei valori di bilancio legate unicamente a fenomeni momentanei.
Da qui, la previsione di due misure correttive finalizzate ad evitare che la determinazione delle riserve tecniche possa essere influenzata dalla volatilità del mercato: il riferimento corre alla c.d. Matching Adjustment (art. 36-quinquies, Codice delle Assicurazioni) e alla c.d. Volatility Adjustment (art. 35-septies, Codice delle Assicurazioni).
Con la prima, si consente alle imprese di utilizzare una curva di sconto corrispondente a quella dei rendimenti degli attivi; con la seconda invece si realizza, in estrema sintesi, un adeguamento della curva risk-free che opera in presenza di condizioni di notevole volatilità nei mercati finanziari. La possibilità di applicare detti correttivi è comunque subordinata all’autorizzazione di IVASS.
Di particolare interesse sono le novità introdotte dalla Direttiva in materia di investimenti delle imprese. La disciplina può dirsi trasversale a tutti i pilastri sopra individuati; tuttavia, stante la rilevanza diretta in materia di solvibilità, pare opportuno inserirla nell’ambito del primo pilastro.
A differenza di quanto avveniva nel previgente regime, dove erano previsti espressamente le categorie di investimenti ammessi, nonché limiti massimi agli investimenti, Solvency II ha attribuito alle imprese un maggiore grado di autonomia nella scelta degli investimenti degli attivi. Oggi infatti tale scelta è ancorata al rispetto di alcune indicazioni di ordine generale codificate dall’art. 37-ter, Codice delle Assicurazioni; requisiti e indicazioni che danno corpo al c.d. principio della persona prudente, secondo cui l’attività di investimento delle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto di alcuni criteri generali (sicurezza, liquidità, redditività, diversificazione).
Più in particolare, le scelte di investimento delle compagnie, perché possano dirsi conformi al principio della persona prudente, dovranno, tra l’altro, assicurare che: i) l’impresa possa identificare, gestire e segnalare adeguatamente i rischi degli investimenti; ii) sia garantita «la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività» degli investimenti; iii) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare l’eccessiva concentrazione dei rischi.
Anche per gli investimenti degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche, la Direttiva aumenta il tasso di autonomia riconosciuto alle imprese. L’art. 38, Codice delle Assicurazioni, detta invero un principio generale che lascia ampi margini alle imprese. Tale norma prevede infatti che l’impresa investa gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività, e sempreché tali scelte avvengano nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative[11].
In attuazione dei nuovi principi in materia di investimento, IVASS ha dettato specifiche indicazioni sia con riferimento alla politica generale degli investimenti, sia con riguardo all’investimento degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche[12].
4.- (Segue) Il secondo e il terzo pilastro
Il secondo pilastro della Direttiva è dedicato alle misure volte a verificare la concreta operatività del sistema di solvibilità delineato dal primo pilastro. Questo controllo viene definito secondo due diverse direttrici: i) il controllo operato dalla stessa compagnia, a cui è dedicata la disciplina in materia di governance, risk management e controlli interni; ii) e il controllo esterno realizzato dall’Autorità di Vigilanza, finalizzato a valutare congiuntamente il profilo di rischio della compagnia, l’adeguatezza delle risorse finanziarie e il suo comportamento prudenziale.
Al fine di garantire la sana e prudente gestione dell’impresa assicurativa, la Direttiva (come del resto già il previgente sistema legislativo) accorda dunque un ruolo decisivo alla regolamentazione della governance,nonché alla disciplina dell’assetto organizzativo interno dell’impresa. In effetti, non pare errato affermare che il presidio rappresentato dal sistema dei controlli interni concorra con i requisiti patrimoniali di vigilanza a garantire la sana e prudente gestione dell’impresa, fino al punto di poter – a certe condizioni – finanche parzialmente sostituirlo[13].
Venendo alla disciplina prevista, occorre rilevare che (a differenza di quanto disposto in precedenza) il nuovo articolo 30, Codice delle Assicurazioni, detta alcuni principi generali in tema di governance[14]. In particolare, la disposizione in esame prevede che le imprese (sempre tenuto conto del principio di proporzionalità) si dotino: i) di un’adeguata e trasparente struttura organizzativa, caratterizzata dalla chiara ripartizione delle responsabilità, delle funzioni e degli organi dell’impresa[15]; ii) di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni; iii) di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di governance. Di particolare rilievo è poi la lett. c) dell’art. 30 che condiziona l’assunzione delle funzioni di amministrazione, di direzione e controllo, nonché la partecipazione a una delle funzioni fondamentali (revisione interna, verifica della conformità, gestione dei rischi e funzione attuariale) al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall’art. 76, Codice delle Assicurazioni[16].
Concludendo le notazioni generali sull’art. 30, Codice delle Assicurazioni, va osservato che la Direttiva (come del resto avviene nell’ambito della normativa bancaria e finanziaria) accorda un ruolo decisivo alla predisposizione di misure organizzative interne (i.e. politiche scritte). Tali misure, programmando l’attività delle principali funzioni aziendali, definiscono l’assetto organizzativo interno dell’impresa stessa. È così previsto che, per lo meno con riferimento al sistema di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, al meccanismo di esternalizzazione di funzioni o attività, il consiglio di amministrazione adotti delle politiche scritte che predeterminino il funzionamento delle singole funzioni. Queste politiche dovranno peraltro essere costantemente aggiornate dallo stesso organo gestorio[17].
Ai sensi dell’art. 30, lett. e), Codice delle Assicurazioni, le imprese dovranno dotarsi almeno della funzione di: gestione dei rischi, verifica della conformità, revisione interna ed attuariale. Nel dettaglio: la funzione di gestione dei rischi (art. 30-bis) ha il compito di individuare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi ai quali l’impresa è o potrebbe essere esposta; la funzione di verifica della conformità (art. 30-quater) svolge l’attività di consulenza al consiglio di amministrazione sull’osservanza delle norme legislative e regolamentari e valuta il possibile impatto sulle attività dell’impresa derivanti da modifiche normative o giurisprudenziali; la funzione di revisione interna (art. 30-quinquies) ha il compito di valutare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario; la funzione attuariale (art. 30-sexies) deve, tra l’altro, garantire che la metodologia, le informazioni e le stime utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche siano adeguate[18].
Rientra nel secondo pilastro, la previsione di un sistema interno di gestione dei rischi nell’ambito del quale è svolta la valutazione interna del rischio e della solvibilità (c.d. ORSA, OwnRisk and SolvencyAssessment). Tale valutazione ha ad oggetto il fabbisogno di solvibilità globale, tenuto conto del profilo di rischio specifico della singola impresa, dei limiti di tolleranza del rischio approvati dal consiglio di amministrazione e della strategia operativa dell’impresa. L’ORSA è dunque al contempo sia una procedura di valutazione interna all’impresa, integrata come tale nelle decisioni strategiche, sia uno strumento di vigilanza a disposizione dei supervisori, i quali devono essere informati dei risultati della valutazione effettuata dall’impresa.[19]
Di particolare rilievo sono poi i poteri e gli strumenti accordati alle Autorità di Vigilanza con riguardo ai rischi assunti dall’impresa. Tra questi va almeno menzionato quello di richiedere l’applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi (capital add-ons) rispetto a quelli determinati dall’impresa, qualora: i) il profilo di rischio dell’impresa differisca materialmente dalle ipotesi sottostanti il calcolo del requisito di solvibilità con la formula standard; ii) il modello interno utilizzato dall’impresa non tenga conto in misura sufficiente di alcuni rischi quantificabili; iii) il sistema di governanceadottato si discosti significativamente dalle norme previste in materia.
Come sopra accennato, il terzo pilastro concerne l’informativa all’Autorità di Vigilanza (supervisory reporting) e quella prestata in favore del mercato (public disclosure). In sintesi, per quanto riguarda l’informativa al mercato, è previsto l’obbligo a carico delle imprese di pubblicare una relazione annuale sulla loro solvibilità e condizione finanziaria, i cui contenuti specifici sono previsti dalla normativa primaria e dalle relative misure di attuazione. È sufficiente in questa sede ricordare che le imprese dovranno fornire dettagliate informazioni riguardanti tutti gli aspetti essenziali della loro attività: dai risultati dell’impresa al sistema di governance; dalle riserve tecniche alla descrizione della natura, concentrazione ed esposizione per ciascuna categoria di rischio.
Parallelamente, il nuovo articolo 47-quater, Codice delle Assicurazioni, prevede a carico delle imprese puntuali obblighi di informazione all’Autorità di Vigilanza che si sostanziano nella trasmissione di alcune relazioni annuali (i.e. relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, quella di vigilanza e la relazione ORSA), nonché di specifici prospetti quantitativi su base annuale e trimestrale[20]. A tal riguardo, va precisato che, in esecuzione del principio generale di proporzionalità, le imprese di assicurazione possono essere, in tutto o in parte, esonerate da IVASS dall’obbligo di informazione periodica, a condizione che: i) la comunicazione di tali informazioni risulti eccessivamente onerosa e non necessaria ai fini di una vigilanza efficace; ii) l’impresa sia in grado di fornire informazioni a fronte di specifiche richieste dell’Autorità; iii) l’esonero accordato da IVASS non mini la stabilità dei sistemi finanziari interessati.
[1] La riforma del sistema di vigilanza delle imprese assicurative è stata condotta secondo il c.d. metodo Lamfalussy che, come noto, prevede tre distinti livelli di regolamentazione, la cui coesistenza è volta all’adozione di un sistema regolamentare il più possibile dettagliato ed omogeneo. Per completezza si ricorda che gli Implementing Technical Standards sono stati adottati con la forma del regolamento comunitario e non necessitano dunque di un formale atto di recepimento nei singoli ordinamenti statali.
[2] IVASS, dopo aver comunicato l’intenzione di conformarsi alle Linee Guida adottate da EIOPA nel Febbraio e nel Luglio del 2015, ha avviato la fase di consultazione per l’adozione dei seguenti regolamenti: i) regolamento ai sensi dell’art. 44-ter, Codice delle Assicurazioni, sull’individuazione dei fondi separati (ring-fenced funds) ed il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in presenza di fondi separati; ii) regolamento ai sensi dell’art. 45-sexies, comma 7, Codice delle Assicurazioni, sull’individuazione dei parametri specifici nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità; iii) regolamento ai sensi dell’art. 44-quinquies, Codice delle Assicurazione, relativo agli elementi dei fondi propri accessori (volto a chiarire la disciplina inerente al procedimento di autorizzazione degli elementi dei fondi propri accessori); iv) regolamento ai sensi dell’art. 45-ter, comma 6°, Codice delle Assicurazioni relativo al rischio di base ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard; v) regolamento ai sensi dell’art. 45-septies, comma 4° e 5°, Codice delle Assicurazioni, relativo alla definizione del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità; vi) regolamento ai sensi degli articoli 45-septies e 45-novies, Codice delle Assicurazioni, relativo all’applicazione dei moduli di rischio e di inadempimento della controparte ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità; vii) regolamento ai sensi degli artt. 210 e ss., Codice delle Assicurazioni, in materia di solvibilità di gruppo; viii) regolamento ai sensi dell’art. 45-undecies, Codice delle Assicurazioni, relativo alla capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità; ix) regolamento ai sensi dell’art. 44-ter, Codice delle Assicurazioni, pertinente alle modalità di individuazione, valutazione e classificazione degli elementi dei fondi propri di base; x) regolamento ai sensi dell’art. 36-bis, Codice delle Assicurazioni, relativo alla determinazione delle riserve tecniche; xi) regolamento ai sensi degli articoli 68 ss., Codice delle Assicurazioni, concernente il trattamento delle partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione; xi) regolamento ai sensi degli articoli 45-bis, 46-bis, 207-octies e 216-ter, Codice delle Assicurazione, concernente l’utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità; xii) regolamento ai sensi dell’art. 45-septies, Codice delle Assicurazioni, relativo all’applicazione del modulo di rischio di catastrofe per l’assicurazione malattia ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità; xiii) regolamento ai sensi dell’art. 45-quinquies,Codice delle Assicurazioni, riguardante l’applicazione del metodo look-through ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità.
[3] L’Autorità di Vigilanza Europea ha segnatamente adottato i seguenti orientamenti preparatori: i) Orientamenti sul sistema digovernance; ii) Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi Orsa); iii) Orientamenti sulla procedura preliminare dei modelli interni; iv) Orientamenti per la trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti. In Italia, questi orientamenti sono stati recepiti da IVASS mediante il regolamento n. 17 del 15 Aprile 2014 (che ha modificato i regolamenti n. 36 del 31 Gennaio 2011 e n. 20 del 26 Marzo 2008) e le lettere agli operatori del settore del 15 Aprile 2014 e del 24 Marzo 2015.
[4] Numerosi sono i riferimenti (sia della legislazione primaria che secondaria) alla vigenza del principio di proporzionalità nel sistema Solvency II. A titolo esemplificativo si veda: considerando nn. 19, 20 e 21 della Direttiva; considerando nn. 1 e 2 del Regolamento UE/2015/35; art. 30 del Codice delle Assicurazioni.
[5] Le suddette categorie di rischio sono definite dagli artt. 105-107 della Direttiva, i quali sono stati ora introdotti all’art. 1, lett. vv-bis) e ss., Codice delle Assicurazioni.
[6] Per alcune indicazioni sulle modalità di calcolo della formula standard vedi: Linee Guida EIOPA, Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard, Febbraio 2015; Linee Guida EIOPA, Orientamenti sul rischio di base, Febbraio 2015.
[7] Vedi ora, per la determinazione dei parametri specifici: Linee Guida EIOPA, Orientamenti sui parametri specifici dell’impresa, Febbraio 2015.
[8] Per la definizione delle condizioni di approvazione e, in generale, dei requisiti specifici dei modelli interni vedi: Regolamento UE/2015/460, del 19 Marzo 2015; Linee Guida EIOPA, Orientamenti sull’uso dei modelli interni, Febbraio 2015. Vedi pure, con riferimento alla fase preparatoria, le Linee Guida EIOPA, Orientamenti per la trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti, 2013.
[9] Vedi ora l’art. 35-quater, Codice delle Assicurazioni, a mente del quale «L’impresa, secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento, valuta i propri attivi e passività nel rispetto delle seguenti modalità: a) gli attivi all’importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato; b) le passività, all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato».
[10] Cfr. Linee Guida EIOPA, Orientamenti sulla valutazione delle riserve tecniche, 2 Febbraio 2015; Linee Guida EIOPA, Orientamenti sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite, 2 Febbraio 2015.
[11] Occorre pure ricordare come il comma 1-ter dell’articolo in commento ponga in capo alle compagnie di assicurazione (oppure in capo all’intermediario finanziario che gestisce il loro patrimonio) l’obbligo di garantire che, in caso di conflitti di interesse, l’investimento sia comunque realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati e dei beneficiari. A tal riguardo, si pone la necessità di meglio comprendere se tale disposizione possa aprire le porte ad eventuali pretese dei soggetti richiamati nei confronti delle compagnie, là dove le scelte di investimento siano determinate da interessi (anche di gruppo) estranei a quelli propri della funzione assicurativa.
[12] Il riferimento va al regolamento n. 36 del 31 Gennaio 2011, così come modificato dal regolamento n. 17 del 15 Aprile 2014. Della normativa secondaria, occorre almeno ricordare l’obbligo in capo all’organo amministrativo delle imprese di predeterminare, in un apposito documento, la politica di investimento degli attivi, la quale dovrà appunto descrivere le scelte di investimento compiute, tenendo conto, tra l’altro, dei limiti previsti dalla Parte III del detto regolamento in materia di investimento degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche. Tale politica dovrà essere valutata e aggiornata con cadenza almeno annuale dall’organo amministrativo e sottoposta al vaglio dell’organo di controllo.
[13] Per la centralità del ruolo assegnato alle norme in materia di governance vedi, ad esempio: la relazione al Regolamento IVASS, n. 20, del 26 marzo 2008; considerando n. 29, Direttiva, ove si legge: «Taluni rischi possono essere affrontati correttamente solo tramite requisiti di governance, anziché tramite i requisiti quantitativi riflessi nel requisito patrimoniale di solvibilità. Un sistema di governance efficace è pertanto essenziale per la gestione adeguata dell’impresa di assicurazione e per il sistema di regolamentazione».
[14] Nel passato, invece, la disciplina primaria faceva generalmente riferimento al solo sistema di controllo interno, comprendendovi quali componenti tanto l’organo amministrativo quanto le varie funzioni aziendali, senza tuttavia elaborare dei precetti generalmente riferiti al sistema di governo dell’impresa.
[15] In tal modo, la legislazione di settore si inserisce a pieno titolo nel solco ormai consolidato della legislazione in materia bancaria e finanziaria che regolamenta la struttura organizzativa delle imprese sulla base della divisione dell’attività per funzioni e processi.
[16] In particolare, l’art. 76, Codice delle Assicurazioni (oltre a rinviare – come già avveniva nel passato – la definizione dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità al regolamento del Ministero dello sviluppo economico, prevedendo altresì la decadenza dall’ufficio nel caso in cui difettino tali requisiti) obbliga le imprese di assicurazione e di riassicurazioni a dimostrare ad Ivass che i soggetti titolari delle funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo siano in effetti in possesso dei requisiti previsti.
[17] A tal riguardo, è utile segnalare che in tal modo la disciplina speciale in materia di imprese di assicurazione si differenzia rispetto a quella generale delle società per azioni, dove è integralmente rimessa alla discrezionalità degli organi delegati la definizione dell’assetto organizzativo interno, senza che il legislatore si preoccupi di fornire indicazioni, seppur sommarie, agli amministratori (cfr. art. 2381 c.c.).
[18] In materia di governance vedi: Linee Guida EIOPA, Orientamenti sul sistema di governance, Settembre 2015; Regolamento IVASS n. 20, del 26 Marzo 2008 (come modificato dal Regolamento IVASS n. 17, del 15 Aprile 2014). Con specifico riferimento alla funzione attuariale vedi: Lettera IVASS 28 Luglio 2015, Pubblicazione linee guida EIOPA in materia di sistema di governance e conseguenti chiarimenti per la preparazione a Solvency II, in particolare, sulla funzione attuariale.
[19] Sul sistema ORSA cfr.: Linee Guida EIOPA, Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA), 2013; Linee Guida EIOPAOrientamenti sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità, Settembre 2015; Lettera IVASS del 15 Aprile 2014, Applicazione degli Orientamenti EIOPA in materia di sistema di governance, di valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA), di trasmissione di informazioni alle Autorità Nazionali competenti e di procedura preliminare dei modelli interni; Lettera IVASS del 25 Marzo 2015, Pubblicazione linee-guida EIOPA in materia di sistema di valutazione prospettica dei rischi e conseguenti chiarimenti per la preparazione a Solvency II.
[20] Va pure ricordato che, al fine di soddisfare esigenze di analisi statistiche, la Banca Centrale Europea, con il regolamento ECB/2014/50 del 28 Novembre 2014, ha introdotto, in capo alle imprese di assicurazione, precisi obblighi di segnalazione riguardanti le attività, le passività nonché le riserve tecniche dei rami per settore di attività e aree geografiche. Per la descrizione del contenuto e delle modalità, anche tecniche, di redazione e comunicazione delle relazioni citate nel testo cfr.: gli articoli 47-septies e ss., Codice delle Assicurazioni; Linee Guida EIOPA, Orientamenti in materia di informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e di informativa al pubblico, Settembre 2015; Linee Guida EIOPA, Orientamenti sull’informativa ai fini della stabilità finanziaria, Settembre 2015; Linee Guida EIOPA, Orientamenti sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, Settembre 2015. Vanno pure ricordate le linee guida elaborate dalle Autorità di Vigilanza con riferimento alla fase preparatoria: Linee Guida EIOPA, Orientamenti per la trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti, 2013; Lettera IVASS del 15 Aprile 2014, Applicazione degli Orientamenti EIOPA in materia di sistema di governance, di valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA), di trasmissione di informazioni alle Autorità Nazionali competenti e di procedura preliminare dei modelli interni; Lettera IVASS del 4 Dicembre 2014, Fase preparatoria. Istruzioni sulla trasmissione di informazioni all’IVASS; Lettera IVASS del 30 Marzo 2015, Fase preparatoria. Ulteriori istruzioni sulla trasmissione di informazioni all’Ivass.