Con il recepimento della direttiva MiFID II, oltre alla razionalizzazione dell’intera disciplina, si è portato a termine il percorso legislativo iniziato con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) per il definitivo trasferimento delle funzioni di vigilanza sui consulenti finanziari dalla Consob all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF).
La legge ha modificato il Testo Unico della Finanza (TUF) e ha istituito il nuovo albo unico dei Consulenti Finanziari (composto da tre distinte sezioni: quella dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede, quella dei consulenti finanziari autonomi e quella delle società di consulenza finanziaria) completando il quadro di tutela dei risparmiatori e di razionalizzazione delle funzioni di vigilanza sul settore.
A livello secondario, la Consob con il Regolamento Intermediari (adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018) ha disciplinato l’esercizio delle funzioni di vigilanza sugli iscritti a tale albo.
Lo Statuto e il Regolamento interno generale di organizzazione e di attività (RIO), che regolano la nuova governance dell’Organismo, sono stati approvati ai sensi dell’art. 31, comma 4, del TUF da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Consob vigilerà, quindi, sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate da OCF per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.
In data 28 giugno 2018, la Consob ha disposto, a partire dal 2 luglio 2018, l’avvio di operatività dell’OCF, limitatamente all’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’articolo 31, comma 7, del TUF per lo svolgimento dell’attività istruttoria concernente l’avvio del procedimento cautelare di cui all’art. 7 septies, comma 2, del TUF nonché del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 196 del TUF, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
La normativa secondaria della CONSOB (articolo 140, comma 1, Regolamento Intermediari) sancisce che la vigilanza sui consulenti finanziari da parte dell’OCF ha il fine di “assicurare il rispetto della disciplina loro applicabile e la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del sistema finanziario”. La disposizione tende a dare risalto ai valori della trasparenza e della correttezza dei comportamenti. In tal senso, il processo di vigilanza OCF è orientato all’azione di contrasto delle condotte illecite dei soggetti iscritti all’albo in violazione dei principi di trasparenza e correttezza.
L’attività di vigilanza nei confronti dei soggetti iscritti all’albo unico nelle distinte sezioni riservate è volta, quindi, a verificare il rispetto della disciplina loro applicabile, e a garantire la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia del sistema finanziario, avvalendosi dei sopra richiamati poteri.
L’approccio di vigilanza che adotterà l’OCF sarà di tipo “risk-based” dando priorità alle situazioni che presentano maggiori profili di rischio ed esercitando i poteri di vigilanza informativa e i poteri di vigilanza ispettiva previsti dall’art. 31, comma 7, del TUF conferiti all’Organismo. Esso, infatti, può richiedere ai soggetti iscritti all’albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. L’Organismo può effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti oltre che il compimento degli atti ritenuti necessari e procedere anche ad audizione personale.
L’Organismo esercita, altresì, i poteri cautelari di cui all’articolo 7-septies del TUF e i poteri sanzionatori di cui all’art.196 del TUF.
Nell’ambito dei poteri sanzionatori la normativa prevede, ai sensi dell’art. 196 del TUF, le sanzioni della radiazione, della sospensione da uno a quattro mesi, della irrogazione di una sanzione pecuniaria o di un richiamo scritto a carico dei soggetti iscritti all’albo che violano le norme del TUF.
Le sanzioni sono irrogate dall’Organismo a seguito di un procedimento ispirato ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
L’intera azione amministrativa dell’OCF è improntata ai principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché agli altri criteri della imparzialità, della trasparenza e della pubblicità richiamati dalla legge 241/90 e dai principi della legge 689/81.
Il conferimento all’OCF delle funzioni di vigilanza sugli iscritti all’albo ha reso necessaria una rivisitazione della struttura dell’Organismo stesso al fine di rendere compatibili i meccanismi decisionali degli organi che lo compongono con i principi stabiliti dalla normativa primaria e secondaria che disciplina l’esercizio delle nuove funzioni.
La nuova struttura di OCF prevede l’istituzione di due uffici: l’Ufficio Vigilanza Albo (UVA) e l’Ufficio Sanzioni Amministrative (USA).
Le modifiche organizzative dell’Organismo sono finalizzate a garantire che la nuova struttura sia conforme al principio di separatezza sopra richiamato. Tale struttura prevede l’articolazione del procedimento sanzionatorio in un’unica fase istruttoria di competenza dei due nuovi Uffici di OCF.
Gli uffici sono coordinati dal Segretario Generale. Lo Statuto di OCF prevede l’istituzione di un organo deliberativo, il Comitato di Vigilanza (CV) competente, esclusivamente, ad assumere le decisioni inerenti la vigilanza (fase decisoria del procedimento).
Il Comitato di Vigilanza, organo di OCF, sarà costituito dal Presidente e da 4 membri nominati dal Comitato Direttivo, in possesso di specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità per lo svolgimento delle funzioni e deciderà sul provvedimento finale in posizione di terzietà rispetto alla fase istruttoria, assumendo autonomamente le proprie deliberazioni.
Per garantire che l’istruttoria non configuri un’anticipazione della sanzione, il procedimento sanzionatorio dell’Organismo si articolerà in due fasi:
- una fase istruttoria che è finalizzata agli accertamenti di vigilanza e alla elaborazione della proposta di adozione del provvedimento finale sanzionatorio/cautelare ovvero di archiviazione del procedimento.
- una fase deliberativa che si conclude con la decisione di adozione del provvedimento finale.
OCF, inoltre, ha deciso di implementare un sistema di vigilanza preventiva basato su un modello risk-based realizzato attraverso la ricezione da parte di OCF di una serie di dati inerenti l’attività svolta dai soggetti vigilati.
Il sistema di vigilanza preventiva si basa su “indicatori di anomalia” volti a intercettare situazioni segnaletiche di possibili condotte irregolari. Gli indicatori di anomalia costituiscono, dunque, un flusso informativo riguardante l’operatività degli iscritti ed avente ad oggetto un set di dati utile per individuare specifici rischi di violazione qualora, una volta elaborati sulla base di specifici algoritmi, superino un valore soglia ritenuto indice di probabili comportamenti scorretti.
Gli indicatori di anomalia, in ogni caso, rappresentano meri indizi di una possibile situazione di pericolo, il cui concreto riscontro necessita di un attento approfondimento dell’operatività del soggetto vigilato. Il costante monitoraggio degli indicatori dovrebbe permettere l’agevole individuazione di scostamenti dal comportamento normalmente fisiologico realizzando nel contempo rilevanti effetti dissuasivi.
Al sopra descritto sistema di vigilanza preventiva, che rappresenta la vera novità in questo campo, si affiancherà la tradizionale vigilanza da evento, ossia quella disposta a partire da una segnalazione di una condotta illecita, di solito effettuata dall’intermediario finanziario o dallo stesso risparmiatore, e la vigilanza programmata che verrà svolta sulla base di un piano strategico diretto ad effettuare sistematici controlli.