L’Avvocato Generale della Corte UE, Michal Bobek, ha così concluso nel corso della Causa C‑574/15, in materia di omesso versamento IVA.
– La nozione di frode di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione PIF relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee non comprende un illecito, come quello oggetto del procedimento principale, relativo all’omesso versamento dell’IVA correttamente dichiarata entro il termine stabilito dalla legge.
– L’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e la direttiva IVA, non osta alle disposizioni nazionali che, al fine di determinare la rilevanza penale della condotta consistente nell’omesso versamento di un’imposta nei termini di legge, fissano una soglia pecuniaria più elevata per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) rispetto a quella stabilita per la ritenuta.
– L’obbligo di stabilire sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per assicurare una corretta riscossione dell’IVA, imposto dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con la direttiva IVA, non osta a una normativa nazionale come quella in questione nel caso di specie che, pur prevedendo un sistema di sanzioni amministrative, esenta le persone fisiche responsabili per l’assolvimento di obblighi tributari:
- da responsabilità penale e amministrativa per l’omesso versamento dell’IVA correttamente dichiarata entro il termine stabilito dalla legge in relazione agli importi pari a tre o cinque volte la soglia minima di EUR 50 000 stabilita dalla Convenzione PIF;
- da responsabilità penale se l’ente per il quale esse operano ha pagato tardivamente l’IVA dovuta, nonché gli interessi e gli importi delle sanzioni amministrative irrogate, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado.