Va escluso che il giudicato esterno riguardante l’illegittimità dell’azione cambiaria intrapresa per una parte del credito, garantita da cambiali, precluda al creditore di esercitare l’azione causale, in un successivo giudizio ordinario, per ottenere un titolo giudiziale di condanna del debitore al pagamento della restante parte del credito, non garantita dalle cambiali.
Né l’esercizio dell’azione causale, in separato procedimento, dopo quella cartolare, promossa in via esecutiva, determina un frazionamento abusivo del credito per la duplicazione di attività in ragione dell’identica vicenda sostanziale.