L’EBA ha emanato la versione finale delle sue Linee Guida che definiscono i criteri che le autorità competenti dell’Unione Europea utilizzeranno per identificare gli istituti di credito a rilevanza sistemica a livello dell’Unione o degli Stati membri, i cosiddetti “altri istituti di credito a rilevanza sistemica” (O-SII). Queste Linee Guida si propongono di stabilire parametri uniformi tenendo in considerazione le specificità dei settori bancari dei singoli Stati membri, così da raggiungere un grado appropriato di convergenza nel processo di identificazione degli istituti di credito a rilevanza sistemica all’interno dell’Unione Europea nonché di garantire una valutazione comparabile, chiara e trasparente degli stessi.
Le Linee Guida stabiliscono criteri comuni all’interno dell’Unione Europea per valutare gli istituti di credito ad importanza sistemica diversi da quelli identificati come istituti bancari a rilevanza sistemica globale nell’Unione Europea. l’EBA si propone di individuare un corretto equilibrio tra un quadro europeo che garantisca un level playing field e la comparabilità nell’Unione da un lato, e la necessità di tenere in considerazione le specificità dei settori bancari dei singoli Stati membri, dall’altro.
A questo scopo, le Linee Guida delineano un procedimento a due fasi per l’identificazione delle O-SII. Nella prima fase, sulla base di indicatori tassativi e quantitativi (riguardanti la dimensione, l’interconnessione, la rilevanza economica, la complessità) le autorità competenti otterranno punteggi indicanti l’importanza sistemica di ciascuna banca. Le banche che totalizzeranno un punteggio superiore a una data soglia (upper threshold) dovranno essere qualificate come O-SII, mentre quelle che totalizzeranno un punteggio inferiore ad una data soglia (lower threshold) non potranno mai essere qualificate come O-SII.
Nella seconda fase del procedimento, le autorità competenti potranno ancora qualificare le banche che totalizzeranno un punteggio compreso tra il lower e l’upper threshold come O-SII, in virtù del proprio giudizio in qualità di autorità di vigilanza, ma solo sulla base di una lista chiusa di indicatori facoltativi previsti dalle Linee Guida. Per garantire un alto livello di trasparenza e comparabilità, le autorità competenti saranno tenute a rendere pubbliche le ragioni in virtù delle quali hanno fatto ricorso al proprio giudizio in qualità di autorità di vigilanza.
Infine, per ridurre il peso del reporting per gli istituti bancari di ridotte dimensioni, le autorità competenti potranno decidere di escludere le banche di dimensioni molto piccole dal procedimento di identificazione, se ritengono improbabile che esse possano costituire una minaccia sistemica per l’economia interna.