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Attualità

L’EBA sulla disciplina UE antiriciclaggio: un monito per la massima armonizzazione tra stati

29 Settembre 2020

Avv. Fabio Cristini, Coordinatore Legale dell’Ufficio Vigilanza, OAM

Di cosa si parla in questo articolo

[*] La recente Opinion della European Banking Authority è intervenuta a seguito della richiesta della Commissione EU di ottenere un parere sui necessari adeguamenti da apportare all’attuale quadro normativo europeo antiriciclaggio, definendo al contempo i possibili strumenti di attuazione che possano renderli effettivi ed immediati.

Da tale documento emerge, con evidenza, la necessità di armonizzare la disciplina dei singoli Stati per evitare gravi disparità nell’applicazione della normativa comune[1] e per assicurare libera ed effettiva concorrenza tra gli operatori del mercato.

Lo strumento che l’EBA consiglia è dunque quello del Regolamento europeo piuttosto che le sino ad ora utilizzate Direttive tutt’altro che self-executing: in tal modo, sottolinea l’Autorità, si garantirebbe l’immediata applicazione omogenea della nuova normativa a tutti gli Stati membri ed una massima armonizzazione della relativa disciplina.

Nello specifico, la Commissione aveva chiesto all’EBA di identificare quali aspetti della Direttiva (UE) 2015/849 dovrebbero essere armonizzati o rafforzati, oltreché di verificare se esistono “istituzioni finanziarie, attività, prodotti o servizi” che attualmente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’Unione europea, ma che dovrebbero essere soggetti alla disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, valutando altresì l’interazione di un possibile futuro Regolamento rispetto ad una Direttiva già esistente e successivamente modificata.

Nel proprio parere, l’EBA suggerisce come modificare il quadro giuridico dell’UE per affrontare le vulnerabilità dovute agli approcci nazionali oggi spesso divergenti e le lacune nel regime dei presidi AML/CTF. L’Autorità raccomanda, quindi, alla Commissione di stabilire un unico insieme di norme comuni (Rulebook) che consenta l’attuazione di una disciplina proporzionata ed efficace, pur sempre fondata sul modello risk-based.

In particolare, l’EBA suggerisce di:

  • armonizzare gli aspetti del quadro giuridico dell’UE nei casi in cui vi sia maggiore divergenza di norme e prassi, in particolare rispetto ai temi dell’adeguata verifica della clientela, dei sistemi di rilevazione che consentono alle istituzioni finanziarie di individuare e mappare i rischi AML/CTF, delle principali procedure di monitoraggio del rischio e della cooperazione. Secondo l’Autorità Bancaria Europea, tali discipline dovrebbero essere imposte tramite la fonte normativa del Regolamento, direttamente applicabile e immediatamente vincolante;
  • rafforzare gli aspetti del quadro giuridico dell’UE in cui le attuali disposizioni non sono sufficientemente solide e creano vulnerabilità quanto a presidi AML/CFT. In particolare, ciò riguarda i poteri di cui dispongono le Autorità di vigilanza al fine di monitorare e adottare le misure necessarie per garantire che le istituzioni finanziarie rispettino i loro obblighi, oltre alla materia degli obblighi di individuare e segnalare le attività e le operazioni sospette (SOS). L’EBA ritiene che tali disposizioni potrebbero, però, rimanere disciplinate tramite una Direttiva;
  • riesaminare l’ambito di applicazione della legislazione AML/CFT dell’UE per garantire che l’elenco dei soggetti obbligati sia esaustivo, ben definito e in linea con norme internazionali di settore. Alcuni esempi di settori che non sono attualmente inclusi o il cui status, ai sensi dell’attuale Direttiva, non è chiaro, sono i fornitori di servizi di investimento o di pagamento in asset virtuali, le SGR e i fondi di investimento;
  • chiarire le disposizioni della legislazione in materia di servizi finanziari per garantire che siano compatibili con gli obiettivi dell’UE, tra cui le norme prudenziali che disciplinano l’ingresso sul mercato, la disciplina del passaporto europeo, la vigilanza on-going, nonché le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla protezione dei dati personali, ai servizi di pagamento tramite crowdfunding, al sistema delle sanzioni irrogate e alla garanzia dei depositi.

Lo sforzo che le Autorità europee e nazionali dovranno affrontare nei prossimi anni non sembra, quindi, quello di aumentare la già proficua produzione normativa sul tema dell’antiriciclaggio, ma razionalizzarne i contenuti a fini di uniformare l’approccio applicativo tra Stati e di assicurare una congrua ed effettiva cooperazione all’interno del mercato unico europeo.

Obiettivo di ancora più ampio respiro per l’UE sembra essere la creazione di un’Autorità di supervisione e monitoraggio a livello europeo, dedicata alla criminalità economica-finanziaria, proponendo un modello simile a quello della BCE per la vigilanza sulla tenuta patrimoniale e la gestione delle crisi delle banche c.d. significant (Meccanismo Unico di Vigilanza).

L’approccio proposto nasce dai recenti casi di evidente mancata cooperazione transfrontaliera sul tema dell’antiriciclaggio: il caso eclatante è quello della filiale estone di Danske Bank, data la dimensione internazionale delle possibili violazioni sottese. L’accusa è gravissima: maxi-riciclaggio di denaro a favore della clientela russa attraverso circa 200 miliardi di euro di transazioni sospette, condotte tra il 2007 e il 2015. Secondo una relazione diffusa nel settembre 2018, la filiale estone avrebbe contribuito, da sola, ad almeno il 10% dei profitti totali registrati da Danske tra il 2008 e il 2011.

Da qui l’osservazione è immediata: a cosa serve una virtuosa normativa europea di dettaglio in grado di prevenire ogni fase attuativa del riciclaggio, se ogni Paese poi la applica come più conviene ai propri interessi nazionali, peraltro in spregio della concorrenza?

 


[*] Le opinioni espresse nell’articolo non si considerano orientamento dell’OAM.

[1] In materia di adeguata verifica, supervisione e strumenti sanzionatori.

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