L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza dei beni, del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di profitto e di lucro.
Nella specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso confermando la condanna per il delitto di riciclaggio – previsto dall’articolo 648-bis del Codice penale – inflitta dalla Corte d’Appello nei confronti di un promoter finanziario che riceveva il denaro dal “clan” dei casalesi e lo ripuliva facendolo passare sul suo conto corrente. Si trattava di somme destinate ad alimentare la carta di credito di un boss locale. I giudici di seconda istanza avevano ribaltato la decisione del Tribunale che aveva assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. Per i giudici di primo grado, infatti, non era dimostrato che il funzionario fosse consapevole della caratura criminale del beneficiario nell’operazione di money laundering.