Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui il beneficio dell’esdebitazione deve ritenersi concedibile anche nei casi di integrale omesso soddisfacimento del ceto creditorio chirografario.
In particolare, ha rilevato come, nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello abbia applicato ineccepibilmente il principio di cui all’art. 142, comma 2°, l. fall. che prescrive come “l’esdebitazione non possa essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”.
Sul punto, esistono due diversi indirizzi giurisprudenziali, il primo, più risalente (ex multis, Trib. Udine, 21.12.07; Trib. Milano, 25.11.10), tende a valorizzare un’interpretazione letterale della norma rispetto al riferimento ai “creditori concorsuali”, ritenendo che la condizione imposta al fallito sia il pagamento parziale di tutti i creditori, e non di una parte soltanto di essi.
Il secondo, seguito nella pronuncia in oggetto, supera il dato testuale e tende a valorizzare una nozione di soddisfacimento parziale come necessariamente riferita alla massa dei creditori, e non quindi ai singoli creditori, anche chirografario.
Tale interpretazione conferma l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione (Sez. Un., 24215/2011), che considera legittimo il riferimento alla massa creditoria nel suo complesso e, di conseguenza, come astrattamente possibile l’integrale omesso soddisfacimento dei chirografari o anche di parte del credito privilegiato.
Ciò certamente valorizza la ratio dell’introduzione nel sistema dell’istituto dell’esdebitazione del fallito-persona fisica, che è quella di consentire a quest’ultimo ulteriori e rinnovate possibilità di consumo, e integra un’opzione di maggiore elasticità, nella previsione delle condizioni di ammissibilità dell’istituto.