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Attualità

L’esenzione da capital gain per start-up e PMI innovative prevista dal D.L. Sostegni-bis

27 Maggio 2021

Stefano Massarotto e Antonio Privitera, Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario

Di cosa si parla in questo articolo
PMI

L’art. 14 del Decreto 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis)[1] introduce un ulteriore tassello alle agevolazioni previste in relazione agli investimenti in start-up[2] e PMI innovative[3], al fine di consentire a tali società – che solitamente non dispongono di una congrua dotazione patrimoniale e per le quali l’accesso al tradizionale canale di finanziamento bancario è maggiormente difficoltoso – di dotarsi più agevolmente dei mezzi propri necessari alla crescita della loro attività.

La nuova disposizione si inserisce nel quadro delle misure indicate dalla Commissione Europea quali incentivi fiscali adeguati al fine di favorire investimenti in start-up e PMI innovative e, pur prevedendo un’agevolazione di tipo temporaneo e non “a regime”, si propone, a determinate condizioni, di esentare da imposizione i proventi rinvenienti dall’investimento in tali società[4].

Più in particolare, la novella legislativa prevede la detassazione:

  • sia delle plusvalenze (qualificate e non qualificate) che gli investitori persone fisiche – che non agiscono in regime d’impresa – realizzano tramite la cessione a titolo oneroso[5] di partecipazioni in start-up e PMI innovative, acquisite dall’1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025 mediante sottoscrizione di capitale sociale, e detenute per almeno tre anni[6] (cfr. art. 14,commi 1 e 2);
  • sia delle plusvalenze (qualificate e non qualificate) che i medesimi investitori realizzano mediante la cessione a titolo oneroso in società (italiane o estere[7]), anche differenti dalle start-up e PMI innovative[8], a condizione che tali plusvalenze siano reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento, in partecipazioni in start-up e PMI innovative, mediante sottoscrizione di capitale sociale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025[9] (cfr. art. 14, comma 3).

L’efficacia delle predette agevolazioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo economico.

Tutto ciò premesso, nel prosieguo del presente contributo sono proposte talune riflessioni “a caldo” in relazione alle nuove disposizioni.

L’esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in start-up e PMI innovative

Per quanto riguarda l’esenzione prevista per le plusvalenze da cessione di partecipazioni in start-up e PMI innovative vale la pena innanzitutto evidenziare che l’art. 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 73/2021, nel riferire il beneficio in parola, rispettivamente, agli investimenti di cui agli artt. 29 e 29-bis del D.L. n. 179/2012 e all’art. 4, commi 9 e 9-bis, del D.L. n. 3/2015, prevede che l’esenzione ivi prevista trova applicazione per le plusvalenze che si realizzano in sede di cessione degli investimenti per i quali gli investitori/persone fisiche possono beneficiare della detrazione in sede di sottoscrizione iniziale[10], vale a dire quelli individuati dall’art. 3 del Decreto 7 maggio 2019[11].

Tale circostanza, unitamente al fatto che la novella legislativa recepisce le indicazioni provenienti dalla Commissione Europea in relazione agli incentivi fiscali da adottare al fine di favorire gli investimenti instart-up e PMI innovative[12], dovrebbe confermare – in assenza di specifiche preclusioni poste in via normativa – la piena cumulabilità dell’esenzione in parola con la detrazione concessa agli investitori in sede di investimento iniziale, in linea con quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018 in relazione alla cumulabilità tra il regime di non imponibilità dei redditi finanziari previsto dalla disciplina sui PIR e la detrazione da ultimo citata.

L’esenzione prevista dall’art. 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 73/2021 si applica esclusivamente in relazione alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche tramite la cessione di partecipazioni instart-up e PMI innovative detenute in via diretta, non essendo prevista analoga agevolazione con riferimento alle cessioni – effettuate da parte dei medesimi investitori – di quote od azioni di OICR o di veicoli societari che investono prevalentemente in tali società di cui all’art. 1, comma 2, lett. e) ed f), del Decreto 7 maggio 2019.

In quest’ambito, è ragionevole ritenere che la ragione sottesa a questa esclusione sia da ascrivere unicamente alla circostanza che tali tipologie di investimenti sono tipicamente detenuti dagli investitori persone fisiche tramite i PIR[13], la cui disciplina, come sopra ricordato, contempla l’esenzione dei redditi finanziari rinvenienti dagli investimenti effettuati, sebbene questi ultimi debbano essere detenuti nel piano per almeno cinque anni.

Inoltre, stante la predetta correlazione tra l’incentivo fiscale concesso in sede di investimento iniziale e l’esenzione della plusvalenza realizzata in sede di sua dismissione, è altresì ragionevole ritenere che l’investitore possa comunque accedere al beneficio dell’esenzione della plusvalenza realizzata nell’ipotesi in cui, in epoca successiva alla sottoscrizione del capitale sociale dellastart-upo PMI innovativa, tale società perda i requisiti previsti dalla pertinente disciplina civilistica in funzione di una delle cause individuate dall’art. 6, comma 3, lett. b) e c), del Decreto 7 maggio 2019, vale a dire le medesime cause che consentono all’investitore di non decadere dal diritto alla detrazione per l’investimento effettuato e che sono connesse, ad esempio, alla crescita dimensionale della stessastart-up o PMI innovativa, ovvero alla sua quotazione presso mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione[14].

L’esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società diverse dalle start-up e PMI innovative

L’art. 14, comma 3, del D.L. n. 73/2021 prevede una sorta di “periodo di sospensione” durante il quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società (italiane o estere), anche diverse dalle start-up e PMI innovative (o per le quali non sono soddisfatti i requisiti – quali ad esempio, l’holding period triennale, previsti dai precedenti commi 1 e 2 del medesimo art. 14) non sono considerate imponibili ai fini delle imposte sui redditi, essendo infatti previsto che, se entro un anno dal loro conseguimento l’investitore reinveste le predette plusvalenze in start-up e PMI innovative, le plusvalenze originariamente realizzate diventano definitivamente esenti.

La novella legislativa ricalca, a grandi linee, la norma di esenzione in precedenza prevista dai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 68 del TUIR, in relazione alle plusvalenze da cessione di partecipazioni, titoli ed altre interessenze in società costituite da non più di sette anni e possedute dall’investitore da almeno tre anni, nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, fossero state reinvestite in società svolgenti la medesima attività[15].

Pertanto, è ragionevole ritenere che anche in relazione alla nuova disposizione possano trovare applicazione i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E del 10 aprile 2009 e in particolare, quelli relativi ai meccanismi applicativi dell’agevolazione in presenza di partecipazioni detenute dagli investitori nell’ambito del regime c.d. dichiarativo o del regime c.d. del risparmio amministrato di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 461/1997. Conseguentemente:

– nell’ambito del regime c.d. dichiarativo, gli investitori – che indicano le plusvalenze in questione nella propria dichiarazione dei redditi e che in tale sede usufruiscono dell’esenzione dall’imposta – qualora non reinvestano dette plusvalenze nei termini e con le modalità previsti dalla disposizione in esame, dovrebbero indicare le medesime plusvalenze nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è scaduto il termine annuale per il reinvestimento, maggiorando la relativa imposta sostitutiva degli interessi calcolati a decorrere dal termine di pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata realizzata la plusvalenza;

– nell’ambito del regime c.d. del risparmio amministrato:

  • gli investitori, nel caso di mancato reinvestimento entro l’anno successivo, dovrebbero darne comunicazione all’intermediario ai fini dell’applicazione delle imposte sostitutive dovute e dei relativi interessi, decorrenti dalla data della cessione, fornendo la relativa provvista. In tal caso, l’intermediario sarebbe tenuto a versare tali somme entro il termine ordinario del 16° giorno del secondo mese successivo alla scadenza dell’anno del mancato reinvestimento;
  • nel caso in cui l’intermediario non dovesse ricevere alcuna comunicazione da parte del contribuente (sempreché il reinvestimento non sia stato effettuato per il suo tramite) ovvero non dovesse ricevere la provvista, sarebbe tenuto a segnalare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi all’originaria operazione di cessione che ha beneficiato dell’esenzione, nel quadro SO della dichiarazione del sostituto di imposta, modello 770.

Da ultimo, vale la pena altresì rilevare che la disposizione in parola trova letteralmente applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui l’investitore provveda al reinvestimento della plusvalenza in via diretta “mediante la sottoscrizione del capitale sociale” delle start-up e PMI innovative. Tuttavia, sarebbe auspicabile pervenire, in sede di conversione in legge del D.L. n. 73/2021, ad un’applicazione estensiva di tale agevolazione, accordando il beneficio dell’esenzione anche nell’ipotesi in cui il reinvestimento della plusvalenza in start-up e PMI innovative avvenga in via indiretta, vale a dire tramite la sottoscrizione di quote od azioni di OICR o di veicoli societari che investono prevalentemente in tali società di cui al predetto art. 1, comma 2, lett. e) ed f), del Decreto 7 maggio 2019.

 


[1] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, Serie Generale n.123, e attualmente all’esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

[2] Di cui all’art. 25, comma 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221) e s.m.i..

[3] Di cui all’art. 4del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33) e s.m.i..

[4] Vale la pena di ricordare che, nel Rapporto Finale denominato “Effectiveness of tax incentives for venture capital and business angels to foster the investment of SMEs and start-ups” (Working Paper n. 68-2017), la Commissione Europea ha indicato tre tipologie di misure di incentivo fiscale, da adottare in via permanente, al fine di favorire le società in parola:

  • un incentivo fiscale nella fase di investimento iniziale, sotto forma di deduzione o detrazione per gli investitori (attualmente previsto dall’ordinamento italiano dagli artt. 29 e 29-bis del D.L. n. 179/2012 e dall’art. 4, commi 9 e 9-bis, del D.L. n. 3/2015);
  • l’esenzione dei proventi rinvenienti dall’investimento (finora previsto dall’ordinamento italiano, a determinate condizioni, unicamente nell’ambito della disciplina sui piani individuali di risparmio – PIR di cui all’art. 1, commi 100-114, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.); e
  • un regime di recupero delle perdite subite in relazione all’investimento agevolato rispetto a quello ordinario (attualmente previsto dall’ordinamento italiano, a determinate condizioni, unicamente nell’ambito della disciplina sui PIR per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021; cfr. art. 1, commi 219-225, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

[5] A nostro avviso, dovrebbero essere oggetto di agevolazione anche le plusvalenze realizzate nell’ambito di conferimenti in società (equiparati alle cessioni dall’art. 9, comma 5 del TUIR), essendo, invece, de facto esclusi i conferimenti che beneficiano della c.d. neutralità indotta di cui all’art. 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR.

[6] Ai fini della verifica del rispetto della condizione del possesso triennale, nel caso in cui le quote o azioni delle start-up o PMI innovative siano state sottoscritte in epoche differenti, si dovrebbe applicare l’ordinario criterio LIFO previsto dall’art. 67, comma 1-bis, del TUIR.

[7] Letteralmente a prescindere dalla loro residenza fiscale.

[8] Si tratta delle società indicate nell’art. 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del TUIR.

[9] Con riferimento a tale fattispecie la Relazione illustrativa al D.L. n. 73/2021 chiarisce che la sottoscrizione di capitale sociale in start-up e PMI innovative deve essere fatta in denaro, ragion per cui dovrebbe essere, in linea di principio, possibile accedere al beneficio in parola anche in relazione alle plusvalenze realizzate nell’ambito di conferimenti in società disciplinati dall’art. 9 del TUIR, a condizione che la persona fisica investa in start-up e PMI innovative un ammontare in denaro pari alla plusvalenza realizzata entro un anno dal suo conseguimento.

[10] Come emerge, altresì, dalla Relazione illustrativa al D.L. n. 73/2021.

[11] Ossia i conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale e a riserva sovrapprezzo anche a seguito di conversione di obbligazioni, ivi inclusa la compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, a eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni e da prestazioni diverse da quelle previste dall’articolo 27 del D.L. n. 179/2012.

[12] Si veda la precedente nota n. 4.

[13] A tale riguardo, si ricorda brevemente che: (i) ai sensi dell’art. 1, comma 104, della Legge n. 232/2016,a determinate condizioni, le azioni o quote di OICR residenti in Italia o in Stati UE/SEE possono essere considerate PIR compliant e (ii) per effetto delle novità introdotte dall’art. 13-bis del D.L. n. 124/2019, gli investimenti qualificati ai fini della disciplina PIR possono essere detenuti anche “indirettamente”, vale a dire anche tramite veicoli o società holding, come parrebbe confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare posta in consultazione in data 19 gennaio 2021.

[14] Per completezza si ricorda che, ai sensi di tale disposizione, non si considera causa di decadenza del diritto al beneficio fiscale connesso all’investimento iniziale la perdita dei requisiti previsti dalla pertinente disciplina civilistica dovuta:

  • per le start-up innovative:(i) alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione, (ii) al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5 milioni di Euro, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, o (iv) all’acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 3/2015; e
  • per le PMI innovative: (i) al superamento delle soglie dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) o (ii) alla quotazione su un mercato regolamentato.

[15] Introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 112/2008 e successivamente abrogata dall’art. 1, comma, 583, della Legge n. 147/2013.

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