In materia d’intermediazione finanziaria, la mera adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo di rischio dell’investitore, valutata sulla base delle notizie acquisite in adempimento dell’obbligo d’informazione passiva e delle scelte d’investimento da lui precedentemente compiute, può dispensare l’intermediario dall’obbligo di astenersi dall’effettuazione dell’operazione o di munirsi di un ordine scritto del cliente, ma risulta insufficiente a giustificare l’esonero dalla responsabilità per i danni eventualmente arrecati all’investitore.
A tal fine, infatti, è necessario anche l’adempimento dell’obbligo di informazione attiva, che implica la somministrazione all’investitore di tutte le informazioni necessarie per consentirgli di valutare la convenienza e l’opportunità della specifica operazione progettata.
Invero, confermando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in esame la Suprema Corte ha ribadito che, “la valutazione dell’adeguatezza dell’operazione al profilo di rischio dell’investitore ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non è sufficiente a dispensare l’intermediario dagli obblighi informativi posti a suo carico, giacché la circostanza che il cliente propenda per investimenti rischiosi non esclude la sua facoltà di selezionare tra gli stessi quelli che, a suo giudizio, presentino maggiori probabilità di successo, sulla base delle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli” (in senso conforme, Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2020, n. 18153; Cass. civ., Sez. I, 4 aprile 2018, n. 8333).
Nello specifico, la Cassazione ha chiarito che, quando il cliente non rivesta le caratteristiche dell’investitore abilitato o professionale, la sua accertata propensione al rischio non fa venir meno gli obblighi informativi dell’intermediario, ma li qualifica in modo peculiare, nel senso che l’esperienza dell’investitore e le scelte da lui compiute in precedenza devono orientare l’individuazione delle informazioni da fornire, indirizzandola verso quelle riguardanti le caratteristiche specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto: ciò anche in considerazione del fatto che quanto più elevato è il rischio dell’investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni fornite, dovendosi verificare se le decisioni d’investimento adottate dal cliente si siano fondate su una effettiva consapevolezza dei rischi conoscibili del prodotto.