Privilegio ipotecario – Art. 2855 c.c. – Interessi moratori e corrispettivi – Limiti – Ammissibilità – Esclusione
In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l’estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall’art. 2855, comma secondo, c.c., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, poiché il sintagma “capitale che produce interessi” contenuto nella disposizione normativa richiamata deve essere inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei frutti della sorte capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 2855 c.c., sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca.