Costituisce regola acquisita che, in presenza di un contratto di fideiussione, la qualifica soggettiva del garante viene attratta dalla qualità del debitore principale, ai fini dell’applicabilità della normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita. Di conseguenza il soggetto che presta fideiussione per un debitore non consumatore è da qualificarsi a sua volta come un non consumatore (c.d. tesi del professionista “di riflesso” o “di rimbalzo”).
Tale tesi trova applicazione pure per il contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), là dove inserito nell’attività dell’impresa garantita quale elemento utile per il suo funzionamento anche in relazione a possibili terzi contraenti e pertanto alieno al concetto di consumo o bisogno personale dell’imprenditore garantito, il solo che può giustificare appunto l’applicazione della disciplina generale del diritto del consumatore.