La Brexit ha visto impegnate le autorità di vigilanza sia europee – in particolare l’ESMA[1] – che nazionali – la nostra CONSOB[2] – a pubblicare numerosi chiarimenti per illustrare le “possibili” conseguenze regolamentari di tale fenomeno sui mercati finanziari.
Oltre agli orientamenti delle autorità europee sulle trasformazioni dei mercati post-Brexit, è opportuno non sottovalutare ma anzi comprendere l’orientamento seguito dall’FCA in relazione agli impatti regolamentari per gli operatori situati oltremanica.
A tale riguardo, è recente la dichiarazione dell’FCA con la quale viene spiegato cosa devono fare i Trade Repositories (TR) e le controparti del Regno Unito che le utilizzano ai fini degli obblighi di segnalazione EMIR dopo che il Regno Unito lascerà l’UE[3].
In estrema sintesi la nota dell’FCA prevede che:
- EU (Withdrawal) Act 2018 converte la normativa europea applicabile direttamente nel sistema normativo UK.
- FCA diventerà l’autorità del Regno Unito responsabile della registrazione e della supervisione continua dei Trade Repository che operano nel Regno Unito.
- I Trade Repository che vogliono offrire servizi dal Regno Unito (immediatamente dopo l’uscita) sono tenuti ad avere un’entità legale del Regno Unito registrata presso l’Autorità.
- Tutte le imprese del Regno Unito che stipulano un contratto derivato (sia OTC che derivati negoziati in borsa) rientrano nel campo di applicazione del regime EMIR del Regno Unito e sono tenute a comunicare i dettagli di tali transazioni a una società registrata FCA, o riconosciuta come Trade Repository secondo il regime EMIR del Regno Unito.
- Le filiali britanniche di imprese di paesi terzi (comprese le filiali di imprese dei paesi dell’UE 27 dopo la Brexit) non rientrano nel campo di applicazione del regime di segnalazione EMIR del Regno Unito e, pertanto, non devono presentare relazioni nell’ambito del regime del Regno Unito.
- Le filiali di società stabilite nel Regno Unito di paesi terzi (tra cui UE27) rientrano nell’ambito del regime di segnalazione EMIR del Regno Unito e devono invece comunicare i dettagli delle loro transazioni derivate ad una Trade Repository registrata
Tutti i nuovi contratti derivati stipulati dalle controparti del Regno Unito a partire dalle 23:00 del 29 marzo 2019 rientrano nell’ambito del regime di segnalazione EMIR del Regno Unito e devono essere segnalati a un TR registrato o FCA registrato.
Tutti i contratti derivati in essere conclusi dalle controparti del Regno Unito il 16 marzo 2012 o successivamente, devono essere conservati in un TR registrato o registrato FCA il 29 marzo 2019.
Sembrerebbe quindi che l’approccio seguito dal regolatore inglese consenta – almeno per ora- una transizione graduale, al fine di agevolare gli operatori e garantendo una compliance sul nuovo regime UK EMIR.
Per effetto della Brexit dunque, l’FCA riacquisirà evidentemente un potere centrale e fermo restando i futuri chiarimenti di ESMA.
Con riguardo alle Controparti UK, potrebbero per esempio porsi dubbi in merito a quali obblighi di reporting siano applicabili per le branch UK controllate da entità legalmente costituite in Europa.
A tale proposito, come sopra specificato, l’FCA specifica che tali branch non rientrano nell’ambito di applicazione del regime di reporting UK EMIR e pertanto non devono effettuare il reporting ai sensi della normativa inglese. Diversamente, le branch europee di entità legalmente costituite in UK rientrano nell’ambito di applicazione del reporting UK EMIR.
Invece per i derivati conclusi tra 2 entità europee non vi sarà nessun obbligo di reporting per l’UK EMIR regime, anche nel caso in cui i derivati:
- siano negoziati su una trading venue UK;
- siano denominati in pound;
- l’entità di riferimento del contratto derivato sia situata nel Regno Unito o se l’obbligazione di riferimento è il debito sovrano del Regno Unito.
Possiamo concludere sostenendo che l’approccio dell’FCAappare coerente con le esigenze di monitoraggio di rischio sistemico e l’UK EMIR è finalizzato a replicare (con le modifiche sopra espresse) la normativa EMIR nel sistema legislativo del Regno Unito.
La metodologia seguita dall’autorità inglese non appare eccessivamente disruptive rispetto al consolidato quadro normativo europeo di cui l’UK, ma l’interplay tra le nuove regole UK e l’attuale disciplina europea rimane – e probabilmente rimarrà per il prossimo breve periodo – un tema centrale per gli interpreti della normativa finanziaria circa gli effetti concreti della Brexit.
[1] Cfr. tra gli altri, ESMA, “Public Statement on On issues affecting reporting, recordkeeping, reconciliation, data access, portability and aggregation of derivatives under Article 9 EMIR in the case of UK withdrawal from the EU without a transitional agreement”, 1 febbraio 2019; ESMA, “Public statement. Impact of Brexit on MiFID II/MiFIR and the Benchmark Regulation (BMR) – C(6) carve-out, trading obligation for derivatives, ESMA opinions on third-country trading venues for the purpose of post-trade transparency and position limits, post-trade transparency for OTC transactions, BMR ESMA register of administrators and 3rd country benchmarks”, 7 marzo 2019, con commento di V. La Malfa e D. Giacumbo “Brexit: l’ESMA interviene per fornire precisazioni in tema di derivati, MiFID II/MiFIR Benchmark Regulation”, dirittobancario.it sez. Attualità, 14 marzo 2019.
[2] Cfr.: tra gli altri, CONSOB “Contract-continuity dei derivati OTC e operatività delle sedi di negoziazione”, Comunicazione n. 4 del 14 marzo 2019, CONSOB “Brexit – Implicazioni per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari”, Richiamo di attenzione n. 3 del 12 marzo 2019.
[3] “FCA statement on the reporting of derivatives under the UK EMIR regime in a no-deal scenario”, 11 marzo 2019, consultabile al link: https://www.fca.org.uk/news/statements/fca-statement-reporting-derivatives-under-uk-emir-regime-no-deal-scenario.