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Giurisprudenza

L’imposta di successione e donazione non si applica all’atto istitutivo né all’atto di dotazione patrimoniale

18 Luglio 2019

Cassazione Civile, Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19167 – Pres. Chindemi, Rel. Russo

Di cosa si parla in questo articolo

La costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv.in I. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione.

Per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Nel trust, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

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