La Corte di Cassazione, nella pronuncia che qui si massima, ha occasione di chiarire un interessante tema di diritto intertemporale relativo all’ammissibilità dei mezzi di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
Nello specifico la Suprema Corte, conformandosi alla propria consolidata giurisprudenza, ha rilevato che “il ricorso per cassazione avverso la pronuncia della corte d’appello conseguente ad una sentenza dichiarativa di fallimento depositata in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 va dichiarato inammissibile laddove proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata di cui al novellato art. 18, comma 14, l.fall.” (Cass. 17273/2014).
Tale termine, peraltro, può legittimamente decorrere dalla “notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC)” (Cass. 10525/2016).