Il testo della norma dell’art. 2402 cod. civ. risulta univoco nell’indicare che quella spettante ai sindaci è, propriamente, una «retribuzione annuale», secondo quanto è coerente, del resto, con la durata che connota, come scansione dell’attività di impresa, l’«esercizio sociale». Ne segue, allora, che è con questa unità di misura (della singola annualità) che l’inadempimento degli obblighi di controllo deve venire a confrontarsi in relazione al riconoscimento del diritto al compenso del sindaco.
Sulla base di tale principio la Cassazione ha escluso che il riscontro di un inadempimento materialmente caduto in uno specifico esercizio porti con sé una violazione degli obblighi di controllo sindacale per sua propria natura destinata a protrarsi per l’intera durata dell’ufficio commesso ai sindaci, sì che questi ultimi non abbiano diritto a percepire nessun compenso per l’attività loro affidata.
Delle nuove norme di comportamento elaborate dal CNDCEC per il collegio sindacale delle società non quotate parleremo al WebSeminar organizzato da questa Rivista il prossimo 26 marzo. Di seguito il programma e le modalità di iscrizione.
TEMATICHE OGGETTO DI ATTENZIONE E DISCUSSIONE
|