L’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti è inclusa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia” – cui fa riferimento l’attuale articolo 17, comma 1, lett. d) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, richiamato dall’attuale articolo 105, comma 4 del citato Testo Unico – locuzione che si riferisce alla materia regolata dall’art. 1751 c.c., modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991, di attuazione della Dir. n. 86/653/CEE, che prescinde dall’origine codicistica o contrattuale dell’indennità stessa, pertanto, dal primo gennaio 1993, data di entrata in vigore della nuova regolamentazione, l’indennità è deducibile secondo il principio di competenza e non per cassa, essendo irrilevante il carattere aleatorio della stessa.
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