Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte conferma la natura imperativa del requisito di obiettività ed indipendenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 10 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dalla cui violazione deriva pertanto la nullità dell’atto di nomina ed il venir meno del diritto al compenso.
La Cassazione chiarisce che nel concetto di “società”, cui il requisito di indipendenza è riferito, è compreso altresì l’organo di controllo, a mente del ruolo esercitato nella formazione dell’iter decisionale della società con l’intervento alle riunioni degli altri organi sociali e con lo svolgimento dell’attività di vigilanza di cui all’art. 2403, c.c. Risulta particolarmente significativa la partecipazione svolta ai sensi dell’art. 2429, comma secondo, c.c. nella procedura di approvazione del bilancio; in tale sede il collegio sindacale non si limita infatti a riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale, ma deve altresì avanzare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. Le stesse modalità di conferimento e di revoca dell’incarico di revisione legale, di cui all’art. 13 D.Lgs. 39/2010, prevedono d’altra parte un coinvolgimento attivo dell’organo di controllo, il quale è chiamato a presentare all’assemblea una proposta motivata in ordine alla nomina e deve essere sentito in caso di revoca per giusta causa.
In secondo luogo, la Corte esclude la sussistenza nell’ordinamento di un criterio che, nel valutare la violazione del requisito di obiettività ed indipendenza del revisore, richieda il superamento di una determinata soglia di “significatività” delle relazioni di affari o di altro genere intercorrenti tra questi e la società soggetta a revisione. Nel caso di specie, la Corte esclude l’indipendenza dalla società di un revisore legale dei conti facente parte del medesimo studio di consulenza di un membro del collegio sindacale, a nulla rilevando la circostanza che l’importo pattuito per la revisione contabile non rappresenti una percentuale significativa dei ricavi professionali complessivi del soggetto revisore.