Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia di secondo grado della Corte di Appello di Milano nella parte in cui aveva condannato per il reato di bancarotta semplice due componenti del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, per aver quest’ultimi aggravato il dissesto della società, essendosi astenuti dal chiederne il fallimento. In particolare, l’aggravamento del dissesto era ricollegabile ad una pratica operativa, contraddistinta dall’affidamento a terzi dell’incarico di intermediazione immobiliare dell’unico contratto di cui la società fallita era titolare, con conseguenti notevoli costi di gestione che non lasciavano residui margini di profitto alla società.
La Suprema Corte ha ritenuto la giustificazione adottata in fase di merito coerente con il principio di responsabilità degli amministratori nei confronti della società di cui all’art. 2392 cod. civ., che, al secondo comma, ne ricorda la responsabilità solidale per il caso in cui, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto in loro potere per impedirne il compimento o eliminarne od attenuarne le conseguenze dannose.
E’ infatti principio consolidato quello secondo il quale, il mancato adempimento da parte di uno o più amministratori ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze cui fa riferimento il primo comma dell’art. 2392 cod. civ., comporta, in ambito penalistico, la responsabilità per omissione in concorso nei delitti fallimentari commessi da altri amministratori ex art. 40 c.p., per la mancata vigilanza e la mancata attivazione per impedire l’adozione di atti di gestione pregiudizievoli.
Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, “l’inerzia del singolo amministratore, anche se da sola insufficiente ad impedire l’evento pregiudizievole, nell’unirsi all’identico atteggiamento omissivo – sia esso colposo o doloso – degli altri componenti dell’organo amministrativo, acquista efficacia causale rispetto al dissesto, o all’aggravamento del dissesto, in quanto l’idoneità dell’opposizione del singolo a impedire l’evento deve essere considerata non isolatamente, ma nella sua attitudine a rompere il silenzio e a sollecitare, con il richiamo agli obblighi imposti dalla legge ed ai principi di corretta amministrazione, un analogo atteggiamento da parte degli altri amministratori”.