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Giurisprudenza

L’intermediario è obbligato a fornire puntuale informativa sui rischi dell’investimento anche all’investitore retail ‘speculativo’

21 Giugno 2018

Giuseppe Colombo

Cassazione Civile, Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4727 – Pres. Giancola, Rel. Acierno

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di obblighi informativi nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, lintermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, formulando indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità, secondo il sistema integrato costituito dall'art. 21 del T.U.F. e dagli artt. 26 – 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile ratione temporis). Al riscontro dell’inadempimento degli obblighi di corretta informazione da parte dell’intermediario, consegue l’accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra inadempimento e danno patito dall’investitore, che spetta all’intermediario vincere attraverso la prova di aver correttamente adempiuto.

Lintermediario è tenuto a fornire le informazioni relative al grado di rischio di perdita del capitale, derivante dalla tipologia specifica del prodotto proposto ed acquistato, anche all’investitore retailc.d. ‘speculativo’, ossia che manifesti un’elevata propensione al rischio, e risponde del danno cagionato al cliente da profili di rischiosità del prodotto per cui non sia stata fornita una compiuta informativa.

Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest’ultimo nella produzione del danno, né può ascriversi alle sue scelte efficacia interruttiva del nesso di causalità, neppure se il cliente sia considerabile quale investitore ‘speculativo’.

L’intermediario inadempiente agli specifici obblighi informativi previsti ex legenon può invocare l’attenuazione della sua responsabilità ex art. 1227 c.c., per non avere l’investitore condiviso i suggerimenti ricevuti dopo l’esecuzione dell’ordine d’acquisto ed entro il termine di scadenza dell’investimento.

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha affermato la necessità per l’intermediario di provvedere ad una compiuta informativa circa i rischi dell’investimento anche nei confronti dell’investitore c.d. ‘speculativo’, ossia l’investitore aduso ad investire in prodotti ad alto rischio.

In mancanza della prova di una compiuta informativa, ad avviso della Cassazione, l’intermediario risponde in ogni caso dei danni patiti dal cliente, benché questi avesse consapevolmente acquistato diversi titoli con rischio analogo o persino superiore a quelli da cui sia derivato il danno. Altresì, il compimento di scelte improvvide o negligenti dell’investitore, che abbia consapevolmente disatteso i consigli dell’intermediario successivamente all’acquisto dei titoli, ma prima della scadenza dell’investimento, non potrebbe comportare un’attenuazione della responsabilità dell’intermediario ex art. 1227 cod. civ.

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