È legittima l’applicazione dell’imposta proporzionale di successione qualora il trasferimento a favore dell’attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario del trasferimento.
Sono dunque rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi collegati al trasferimento di beni e diritti che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro.
Risulta tuttavia incostituzionale per violazione dell’art. 53 Cost. l’interpretazione per cui la mera costituzione di un vincolo di destinazione sia presupposto per l’applicazione dell’imposta di successione, a prescindere dagli effetti di tale vincolo. Unico presupposto d’imposta resta invece il reale trasferimento di beni o diritti con altrettanto reale arricchimento dei beneficiari.
Ne deriva che:
– se il disponente ha voluto realizzare un trasferimento dei diritti in favore di un beneficiario ben individuato ed il negozio costitutivo non prevede, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al settlor, l’istituzione del trust evidenzia una reale volontà di trasferimento con la conseguente applicabilità immediata dell’imposta proporzionale;
– se il trasferimento dei beni al trustee ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d’imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal trustee al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale;
– se il trust è autodichiarato, va valutato caso per caso se sia o meno riconducibile alla donazione indiretta, ricordando però che la segregazione, quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento, i quali si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale.