L’OIC ha pubblicato il documento Interpretativo n. 8 sulle “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”.
Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal comma 2 dell’articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la quale ha introdotto una facoltà di deroga al disposto dell’articolo 2423-bis comma primo, n. 1) del codice civile se sussistono determinate condizioni.
In particolare, tale norma prevede che “Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.
Rientrano nell’ambito di applicazione della norma solo le società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC ai sensi dell’art. 9bis del Decreto Legislativo n.38/2005.
La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d’esercizio chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020.
Il documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.