Con la sentenza n. 816/2016 la Suprema Corte interviene ancora una volta sul delicato tema dell’assolvimento degli obblighi di informativa della banca in occasione della sottoscrizione di prodotti finanziari da parte dei propri clienti e dell’ adeguatezza dell’investimento al rispettivo profilo di rischio.
In particolare, richiamando quanto già espresso in analoghe precedenti pronunce, la Corte precisa come la circostanza che il cliente avesse sottoscritto, in epoca prossima all’operazione, titoli con lo stesso livello di rischio non esime la banca dall’obbligo di fornire al cliente la necessaria informazione e di astenersi del compimento di operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni – se non sulla base di un ordine impartito dall’investitore per iscritto contenente l’esplicito riferimento alle avvertenze ricevute – tenuto conto che tali doveri operano per tutti i rapporti con operatori non qualificati ed anche quando quest’ultimi in precedenza abbiano occasionalmente investito in titoli a rischio.
Il caso concreto traeva origine dall’azione promossa da due investitori in relazione a specifici ordini di acquisto di obbligazioni Cirio, rilasciati alla banca, a fronte dei quali non risultavano correttamente adempiuti i doveri informativi richiesti dalla normativa secondaria e la valutazione dell’operazione rispetto al profilo di rischio dell’investitore – cliente.
Sotto quest’ultimo profilo, la Corte rileva come la mancanza di rating ufficiale dei titoli sottoscritti avrebbe dovuto, in ogni caso, indurre la banca ad agire con la massima prudenza, segnalando che si trattava di titoli particolarmente rischiosi o comunque non sicuri, tenuto conto altresì che gli stessi inizialmente erano destinati ai soli investitori istituzionali.