Al verificarsi dell’evento furtivo tempestivamente segnalato, è da escludersi la responsabilità aquiliana della banca che abbia posto in essere le misure di prevenzione necessarie a dare sicurezza ai locali ove sono custoditi i titoli; l’adozione di un sistema generale d’allarme e il mandato di vigilanza a una ditta specializzata costituiscono presidi adeguati a garantire l’inviolabilità dei locali. L’elusione di tale sistema costituisce pertanto un evento imprevedibile, fuori dalla sfera di controllo della banca.
Nel caso di specie, il giudice di legittimità rigetta il ricorso avente a oggetto una somma di denaro portata da un assegno circolare emesso dalla banca convenuta che l’istituto bancario si era rifiutato di pagare allegandone la provenienza furtiva e precisando di non aver mai emesso il titolo, abusivamente formato su moduli in bianco, oggetto di furto tempestivamente segnalato.
La Suprema Corte, in conformità con quanto affermato dalla Corte territoriale, precisa che non può darsi rilievo al successivo comportamento omissivo da parte della banca in ordine alla mancata adozione di misure pubblicitarie adeguate in ordine all’avvenuto furto, in quanto è stata esclusa l’efficacia causale dell’invocata pubblicità da parte ricorrente al fine di evitare il danno. La Corte chiarisce inoltre che l’esclusione del rilievo causale di tale condotta attiva della banca che ha subito il furto non pone la pronuncia in esame in contrasto con l’orientamento di legittimità (Cass. Civ. 1859/2000; Cass. Civ. 11207/1992; Cass. Civ. 2208/192) che conferma l’astratta necessità della pubblicità mediante giornali nei casi in cui, a differenza del caso di specie, la banca abbia svolto un ruolo attivo nella produzione dell’evento lesivo, non dotandosi di mezzi e strutture di trasporto dei titoli in bianco adeguati, operando la distruzione di titoli senza le cautele necessarie o disponendo la spedizione a mezzo posta degli assegni circolari.